Sentenza 36/2004 (ECLI:IT:COST:2004:36)
Massima numero 28279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:  28275  28276  28277  28278  28280


Titolo
Finanza pubblica - Enti locali - Legge finanziaria dello stato - Trasferimenti agli enti locali (anni 2002 - 2004) - Riduzione in misura fissa - Ricorso della regione basilicata - Lamentato indebito e irrazionale esercizio, da parte dello stato, di potestà legislativa - Non fondatezza della questione.

Testo
Dall’infondatezza delle questioni sollevate relativamente ai commi da 1 a 4 e 6, 7 e 8 dell’art. 24, consegue l’infondatezza anche della questione sollevata relativamente alla disposizione che riduce i trasferimenti statali, non potendosi, peraltro, negare allo Stato la potestà di commisurare i trasferimenti a favore degli enti locali alle effettive necessità finanziarie, ragionevolmente apprezzate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 9, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 24  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte