Sentenza 36/2004 (ECLI:IT:COST:2004:36)
Massima numero 28280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:  28275  28276  28277  28278  28279


Titolo
Finanza pubblica - Enti locali - Legge finanziaria dello stato - Obblighi informativi nei confronti dell’amministrazione centrale - Modalità alternative - Definizione con decreto del ministero dell’economia - Ricorso della regione emilia-romagna - Ritenuto esercizio di potestà regolamentare fuori dalle materie di competenza statale esclusiva - Non fondatezza della questione.

Testo
Criteri di omogeneità ai fini della comparazione e del consolidamento dei dati giustifica l’attribuzione al Ministero dell’economia del compito di definire il prospetto e le modalità di trasmissione delle informazioni che gli enti locali e le Regioni sono tenute ad inviare, allo stesso Ministero, in relazione agli incassi, ai pagamenti ed agli impegni assunti, nonché ad altre operazioni finanziarie. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.

- In relazione agli obblighi informativi cfr. sentenze citate nn. 412/1994 e 421/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 24  co. 13

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte