Sentenza 37/2004 (ECLI:IT:COST:2004:37)
Massima numero 28300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:  28299  28301  28302  28303  28304  28305  28306  28307  28308  28309


Titolo
Enti locali - Sistema tributario - Tributi istituiti e regolati da leggi dello stato - Disciplina - Perdurante competenza statale - Limiti.

Testo
Nella fase del passaggio dall’attuale sistema, caratterizzato dalla permanenza di una finanza regionale e locale ancora dipendente dal bilancio statale e da una disciplina statale unitaria per tutti i tributi, ad un nuovo sistema deve ritenersi preclusa alle Regioni (salvo i limiti ad esse già espressamente riconosciuti da leggi statali), in carenza della fondamentale legislazione di coordinamento dettata dal Parlamento nazionale, l’esercizio della potestà di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi statali e, per converso, deve ritenersi tuttora spettante allo Stato la potestà di dettare norme modificative, anche nel dettaglio, della disciplina dei tributi locali esistenti.

- Sentenze citate nn. 296/2003 e 297/2003.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 

Altri parametri e norme interposte