Sentenza 37/2004 (ECLI:IT:COST:2004:37)
Massima numero 28301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:  28299  28300  28302  28303  28304  28305  28306  28307  28308  28309


Titolo
Tributi locali - Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Deliberazioni sulle variazioni di tariffe - Termini - Disposizioni di legge dello stato - Ricorso della regione basilicata - Lamentata indebita legiferazione, con norme di dettaglio, in materia riservata alla potestà residuale regionale - Non fondatezza della questione.

Testo
Premesso che il legislatore statale conserva il potere di intervento fino alla definizione delle premesse del nuovo sistema impositivo delle Regioni e degli enti locali, lo spostamento del termine al 31 marzo di ogni anno, con la previsione di una efficacia retroattiva delle deliberazioni al 1° gennaio, comporta la deroga al principio generale sancito dalla legge statale sul c.d. statuto del contribuente, che, di regola, esclude l’efficacia retroattiva delle modifiche introdotte nella disciplina dei tributi. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera a) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale, nel sostituire il comma 5 dell’art. 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modifica il termine per deliberare le variazioni di tariffe, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte