Sentenza 37/2004 (ECLI:IT:COST:2004:37)
Massima numero 28301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Titolo
Tributi locali - Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Deliberazioni sulle variazioni di tariffe - Termini - Disposizioni di legge dello stato - Ricorso della regione basilicata - Lamentata indebita legiferazione, con norme di dettaglio, in materia riservata alla potestà residuale regionale - Non fondatezza della questione.
Tributi locali - Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Deliberazioni sulle variazioni di tariffe - Termini - Disposizioni di legge dello stato - Ricorso della regione basilicata - Lamentata indebita legiferazione, con norme di dettaglio, in materia riservata alla potestà residuale regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Premesso che il legislatore statale conserva il potere di intervento fino alla definizione delle premesse del nuovo sistema impositivo delle Regioni e degli enti locali, lo spostamento del termine al 31 marzo di ogni anno, con la previsione di una efficacia retroattiva delle deliberazioni al 1° gennaio, comporta la deroga al principio generale sancito dalla legge statale sul c.d. statuto del contribuente, che, di regola, esclude l’efficacia retroattiva delle modifiche introdotte nella disciplina dei tributi. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera a) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale, nel sostituire il comma 5 dell’art. 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modifica il termine per deliberare le variazioni di tariffe, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.
Premesso che il legislatore statale conserva il potere di intervento fino alla definizione delle premesse del nuovo sistema impositivo delle Regioni e degli enti locali, lo spostamento del termine al 31 marzo di ogni anno, con la previsione di una efficacia retroattiva delle deliberazioni al 1° gennaio, comporta la deroga al principio generale sancito dalla legge statale sul c.d. statuto del contribuente, che, di regola, esclude l’efficacia retroattiva delle modifiche introdotte nella disciplina dei tributi. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera a) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale, nel sostituire il comma 5 dell’art. 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modifica il termine per deliberare le variazioni di tariffe, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte