Sentenza 37/2004 (ECLI:IT:COST:2004:37)
Massima numero 28302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:  28299  28300  28301  28303  28304  28305  28306  28307  28308  28309


Titolo
Tributi locali - Imposta sulle insegne di esercizio - Estensione a tutti i comuni della facoltà di suddividere il territorio in due categorie e di applicare una maggiorazione alla tariffa normale - Disposizione della legge finanziaria - Ricorso della regione basilicata - Lamentata indebita legiferazione in materia riservata alla competenza residuale delle regioni - Non fondatezza della questione.

Testo
E’ norma meramente facoltizzante, che allarga, e non restringe, l’autonomia dei Comuni, quella che prevede la facoltà di suddividere, agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa nazionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte