Sentenza 37/2004 (ECLI:IT:COST:2004:37)
Massima numero 28302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Titolo
Tributi locali - Imposta sulle insegne di esercizio - Estensione a tutti i comuni della facoltà di suddividere il territorio in due categorie e di applicare una maggiorazione alla tariffa normale - Disposizione della legge finanziaria - Ricorso della regione basilicata - Lamentata indebita legiferazione in materia riservata alla competenza residuale delle regioni - Non fondatezza della questione.
Tributi locali - Imposta sulle insegne di esercizio - Estensione a tutti i comuni della facoltà di suddividere il territorio in due categorie e di applicare una maggiorazione alla tariffa normale - Disposizione della legge finanziaria - Ricorso della regione basilicata - Lamentata indebita legiferazione in materia riservata alla competenza residuale delle regioni - Non fondatezza della questione.
Testo
E’ norma meramente facoltizzante, che allarga, e non restringe, l’autonomia dei Comuni, quella che prevede la facoltà di suddividere, agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa nazionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.
E’ norma meramente facoltizzante, che allarga, e non restringe, l’autonomia dei Comuni, quella che prevede la facoltà di suddividere, agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa nazionale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera b) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte