Sentenza 37/2004 (ECLI:IT:COST:2004:37)
Massima numero 28303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:  28299  28300  28301  28302  28304  28305  28306  28307  28308  28309


Titolo
Tributi locali - Imposta sulla pubblicità - Esenzioni - Disposizione della legge finanziaria - Ricorso della regione basilicata - Lamentata indebita legiferazione in materia di competenza concorrente delle regioni - Non fondatezza della questione.

Testo
La disciplina concernente le esenzioni dall’imposta sulla pubblicità, che, a differenza da quanto sostenuto dalla Regione ricorrente, non riguarda il “governo del territorio”, rientra nella disciplina che fa ancora capo alla legislazione statale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera c) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 10  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte