Sentenza 37/2004 (ECLI:IT:COST:2004:37)
Massima numero 28303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Titolo
Tributi locali - Imposta sulla pubblicità - Esenzioni - Disposizione della legge finanziaria - Ricorso della regione basilicata - Lamentata indebita legiferazione in materia di competenza concorrente delle regioni - Non fondatezza della questione.
Tributi locali - Imposta sulla pubblicità - Esenzioni - Disposizione della legge finanziaria - Ricorso della regione basilicata - Lamentata indebita legiferazione in materia di competenza concorrente delle regioni - Non fondatezza della questione.
Testo
La disciplina concernente le esenzioni dall’imposta sulla pubblicità, che, a differenza da quanto sostenuto dalla Regione ricorrente, non riguarda il “governo del territorio”, rientra nella disciplina che fa ancora capo alla legislazione statale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera c) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.
La disciplina concernente le esenzioni dall’imposta sulla pubblicità, che, a differenza da quanto sostenuto dalla Regione ricorrente, non riguarda il “governo del territorio”, rientra nella disciplina che fa ancora capo alla legislazione statale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, lettera c) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119 della Costituzione, dalla Regione Basilicata.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte