Sentenza 37/2004 (ECLI:IT:COST:2004:37)
Massima numero 28304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Titolo
Tributi locali - Aliquote e tariffe - Termini per deliberare - Disposizione della legge finanziaria - Ricorso della regione basilicata - Asserita limitazione della potestà regolamentare dei comuni e irragionevolezza della prevista uniforme disciplina - Non fondatezza della questione.
Tributi locali - Aliquote e tariffe - Termini per deliberare - Disposizione della legge finanziaria - Ricorso della regione basilicata - Asserita limitazione della potestà regolamentare dei comuni e irragionevolezza della prevista uniforme disciplina - Non fondatezza della questione.
Testo
Il legislatore statale conserva il potere di intervento fino alla definizione delle premesse del nuovo sistema impositivo delle Regioni e degli enti locali, ne consegue che non è limitativa della potestà regolamentare dei Comuni né presenta profili di irragionevolezza la previsione di stabilire il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio e che i regolamenti sulle entrate, ancorché approvati entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. La decorrenza dell’efficacia dei regolamenti locali, peraltro, ha lo scopo di consentire la deroga al principio di irretroattività sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e ribadito, quanto alle norme tributarie, dall’art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119, dalla Regione Basilicata.
Il legislatore statale conserva il potere di intervento fino alla definizione delle premesse del nuovo sistema impositivo delle Regioni e degli enti locali, ne consegue che non è limitativa della potestà regolamentare dei Comuni né presenta profili di irragionevolezza la previsione di stabilire il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio e che i regolamenti sulle entrate, ancorché approvati entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. La decorrenza dell’efficacia dei regolamenti locali, peraltro, ha lo scopo di consentire la deroga al principio di irretroattività sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e ribadito, quanto alle norme tributarie, dall’art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119, dalla Regione Basilicata.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 27
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte