Sentenza 37/2004 (ECLI:IT:COST:2004:37)
Massima numero 28305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Titolo
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili - Liquidazione e accertamento - Termini - Proroga per le annualità d’imposta 1998 e successive o 1997 e successive - Disposizione di legge finanziaria - Ricorso della regione basilicata - Asserita indebita legiferazione in materia assegnata alla competenza esclusiva regionale - Non fondatezza della questione.
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili - Liquidazione e accertamento - Termini - Proroga per le annualità d’imposta 1998 e successive o 1997 e successive - Disposizione di legge finanziaria - Ricorso della regione basilicata - Asserita indebita legiferazione in materia assegnata alla competenza esclusiva regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
La disposizione che differisce i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d’imposta 1998 e successive o 1997 e successive, ha lo scopo di consentire la deroga al principio di irretroattività sancito dell’art. 3, comma 3, dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212). Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119, dalla Regione Basilicata.
La disposizione che differisce i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d’imposta 1998 e successive o 1997 e successive, ha lo scopo di consentire la deroga al principio di irretroattività sancito dell’art. 3, comma 3, dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212). Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119, dalla Regione Basilicata.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 27
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte