Sentenza 37/2004 (ECLI:IT:COST:2004:37)
Massima numero 28305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:  28299  28300  28301  28302  28303  28304  28306  28307  28308  28309


Titolo
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili - Liquidazione e accertamento - Termini - Proroga per le annualità d’imposta 1998 e successive o 1997 e successive - Disposizione di legge finanziaria - Ricorso della regione basilicata - Asserita indebita legiferazione in materia assegnata alla competenza esclusiva regionale - Non fondatezza della questione.

Testo
La disposizione che differisce i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d’imposta 1998 e successive o 1997 e successive, ha lo scopo di consentire la deroga al principio di irretroattività sancito dell’art. 3, comma 3, dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212). Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119, dalla Regione Basilicata.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 27  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte