Sentenza 37/2004 (ECLI:IT:COST:2004:37)
Massima numero 28307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Titolo
Tributi locali - Imposta sui fabbricati - Fabbricati del gruppo catastale d - Parti insistenti su territori di comuni diversi - Regolamento dei rapporti finanziari tra i comuni interessati e variazione degli importi - Disposizione di legge finanziaria - Ricorso della regione basilicata - Asserita indebita legiferazione di dettaglio in materia assegnata alla competenza esclusiva regionale - Non fondatezza della questione.
Tributi locali - Imposta sui fabbricati - Fabbricati del gruppo catastale d - Parti insistenti su territori di comuni diversi - Regolamento dei rapporti finanziari tra i comuni interessati e variazione degli importi - Disposizione di legge finanziaria - Ricorso della regione basilicata - Asserita indebita legiferazione di dettaglio in materia assegnata alla competenza esclusiva regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Premesso che il sistema catastale, compresi i criteri e le procedure per la determinazione delle relative rendite, che costituiscono anche la base imponibile a cui è commisurata l’imposta comunale sugli immobili, è di competenza del legislatore statale, la disposizione che regola l’ipotesi particolare in cui l’ICI relativa agli immobili “a destinazione speciale” industriale o commerciale, in precedenza versata ad un unico Comune, sia successivamente da versare a più Comuni, a seguito della attribuzione di separate rendite per le parti insistenti sui rispettivi territori e la previsione di un accordo fra i Comuni interessati e di una delega da parte degli stessi al Ministero dell’interno per effettuare le necessarie variazioni sugli importi spettanti a titolo di trasferimenti erariali deve anch’essa far capo alla legislazione dello Stato, poiché va ad incidere su una disciplina che è di stretta pertinenza statale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119, dalla Regione Basilicata.
Premesso che il sistema catastale, compresi i criteri e le procedure per la determinazione delle relative rendite, che costituiscono anche la base imponibile a cui è commisurata l’imposta comunale sugli immobili, è di competenza del legislatore statale, la disposizione che regola l’ipotesi particolare in cui l’ICI relativa agli immobili “a destinazione speciale” industriale o commerciale, in precedenza versata ad un unico Comune, sia successivamente da versare a più Comuni, a seguito della attribuzione di separate rendite per le parti insistenti sui rispettivi territori e la previsione di un accordo fra i Comuni interessati e di una delega da parte degli stessi al Ministero dell’interno per effettuare le necessarie variazioni sugli importi spettanti a titolo di trasferimenti erariali deve anch’essa far capo alla legislazione dello Stato, poiché va ad incidere su una disciplina che è di stretta pertinenza statale. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117 e 119, dalla Regione Basilicata.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 27
co. 11
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte