Sentenza 37/2004 (ECLI:IT:COST:2004:37)
Massima numero 28308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:  28299  28300  28301  28302  28303  28304  28305  28306  28307  28309


Titolo
Tributi locali - Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche - Versamento agli enti locali - Modalità - Riferimento ai dati statistici relativi ai redditi imponibili, anziché ai dati reali - Ricorso della regione emilia-romagna - Assunta violazione del principio di certezza delle risorse finanziarie - Non fondatezza della questione.

Testo
Premesso che l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita e regolata dalla legge dello Stato, rimane nella disponibilità del legislatore statale disciplinare le modalità della attribuzione del gettito. Ne consegue che la disposizione che reca modifiche e che fa riferimento, anziché ai dati reali, ai dati statistici relativi ai redditi imponibili dei soggetti aventi domicilio nei singoli Comuni, pur allontanando la disciplina concreta dell’addizionale dal modello del tributo riscosso da ciascun ente nel proprio territorio, spostandolo verso quello di un riparto fra gli enti del gettito del tributo, tuttavia, ciò non è sufficiente a determinare una sostanziale alterazione ‘in pejus’ dell’autonomia finanziaria di cui gli enti locali già fruivano, né può ritenersi compressa significativamente la certezza delle entrate. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/12/2001  n. 448  art. 25  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte