Sentenza 37/2004 (ECLI:IT:COST:2004:37)
Massima numero 28309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Titolo
Tributi locali - Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche - Estensione del regime transitorio e ripartizione del gettito relativo tra i comuni - Ricorso della regione emilia-romagna - Assunta violazione dell’autonomia finanziaria degli enti locali - Non fondatezza della questione.
Tributi locali - Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche - Estensione del regime transitorio e ripartizione del gettito relativo tra i comuni - Ricorso della regione emilia-romagna - Assunta violazione dell’autonomia finanziaria degli enti locali - Non fondatezza della questione.
Testo
Premesso che l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita e regolata dalla legge dello Stato, non può negarsi al legislatore statale la potestà di regolare, anche in termini temporali più ampi, la fase di transizione al nuovo sistema. Il criterio del riferimento ai dati statistici più recenti, anziché a quelli reali appare più facilmente giustificabile ai fini del riparto di quella che è configurata come una compartecipazione al gettito del tributo erariale, mentre, in ordine alla riduzione della compartecipazione nei limiti dei trasferimenti erariali spettanti ai Comuni, vale il rilievo che, nella fase transitoria, già veniva mantenuta l’invarianza dell’onere per lo Stato, onde, la norma non fa che assicurare in modo più pieno tale invarianza. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.
Premesso che l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita e regolata dalla legge dello Stato, non può negarsi al legislatore statale la potestà di regolare, anche in termini temporali più ampi, la fase di transizione al nuovo sistema. Il criterio del riferimento ai dati statistici più recenti, anziché a quelli reali appare più facilmente giustificabile ai fini del riparto di quella che è configurata come una compartecipazione al gettito del tributo erariale, mentre, in ordine alla riduzione della compartecipazione nei limiti dei trasferimenti erariali spettanti ai Comuni, vale il rilievo che, nella fase transitoria, già veniva mantenuta l’invarianza dell’onere per lo Stato, onde, la norma non fa che assicurare in modo più pieno tale invarianza. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevata, in riferimento all’art. 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 25
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte