Sentenza 193/2022 (ECLI:IT:COST:2022:193)
Massima numero 44923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  07/07/2022;  Decisione del  07/07/2022
Deposito del 25/07/2022; Pubblicazione in G. U. 27/07/2022
Massime associate alla pronuncia:  44920  44921  44922  44924


Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Norme della Regione Siciliana - Enti soppressi e messi in liquidazione da essa vigilati (in particolare: Ente Acquedotti Siciliani) - Liquidazione deficitarie - Liquidazione disposta con decreto del Presidente della Regione - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali e di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale. (Classif. 102003).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 4, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, limitatamente alle parole «[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa». La disposizione censurata dal Tribunale di Palermo e dal TAR Sicilia, statuendo, per gli enti soppressi e posti in liquidazione, che, per le liquidazioni deficitarie, il Presidente della Regione con proprio decreto possa disporre la liquidazione coatta amministrativa, consente di introdurre un regime sostanziale e processuale per i creditori, conseguente alla sottoposizione dell'ente alla LCA, costituente marcata deroga al regime ordinario previsto dal cod. civ. e da quello di proc. civ. in punto, rispettivamente, di responsabilità patrimoniale e accertamento dei crediti, che perciò incide sulle materie di competenza legislativa statale esclusiva dell'ordinamento civile e della giurisdizione e norme processuali. La Regione Siciliana, prevedendo con la norma censurata l'apertura della LCA per gli enti da essa vigilati, tra l'altro già soppressi, non si limita a incidere sulla loro organizzazione, ma disciplina anche il loro rapporto con i creditori, imponendo l'accertamento delle pretese in sede concorsuale e la soddisfazione secondo la regola della par condicio. Né può affermarsi la "costituzionalità sopravvenuta" della norma censurata a seguito della novella legislativa statale contenuta dell'art. 12, comma 6-bis, del d.l. n. 77 del 2021 che conferisce alla Giunta regionale il potere di disporre la LCA per gli enti regionali e delle Province autonome che non possano fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi. La novella statale, infatti, non opera, né potrebbe farlo, sulla disposizione regionale censurata, la cui illegittimità costituzionale è determinata proprio dal fatto di avere invaso un ambito di potestà legislativa riservata allo Stato. (Precedenti: S. 22/2021 - mass. 43468; S. 25/2007 - mass. 30991).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  09/05/2017  n. 8  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte