Sentenza 38/2004 (ECLI:IT:COST:2004:38)
Massima numero 28339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
28340
Titolo
Questione di legittimità costituzionale - Supposta inutilità di una pronuncia caducatoria della norma censurata - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.
Questione di legittimità costituzionale - Supposta inutilità di una pronuncia caducatoria della norma censurata - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.
Testo
Infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata sulla base dell'asserita inutilità di una pronuncia di incostituzionalità, dal momento che, anche ad introdurre la possibilità di conferma di un negozio nullo, l'illecito disciplinare del notaio, una volta consumato, non sarebbe rimuovibile, non potendo essere posto nel nulla per effetto di avvenimenti successivi. La responsabilità disciplinare del notaio, infatti, di cui all'art. 21, comma primo, della legge n. 47 del 1985 – ora abrogato, ma applicabile alla fattispecie –, è configurata solo in rapporto ad atti non confermabili: con la conseguenza che, ove in accoglimento della questione di costituzionalità prospettata, la conferma fosse prevista, la responsabilità disciplinare non potrebbe scattare, pur dopo l'irregolarità della stipulazione di un atto nullo.
Infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sollevata sulla base dell'asserita inutilità di una pronuncia di incostituzionalità, dal momento che, anche ad introdurre la possibilità di conferma di un negozio nullo, l'illecito disciplinare del notaio, una volta consumato, non sarebbe rimuovibile, non potendo essere posto nel nulla per effetto di avvenimenti successivi. La responsabilità disciplinare del notaio, infatti, di cui all'art. 21, comma primo, della legge n. 47 del 1985 – ora abrogato, ma applicabile alla fattispecie –, è configurata solo in rapporto ad atti non confermabili: con la conseguenza che, ove in accoglimento della questione di costituzionalità prospettata, la conferma fosse prevista, la responsabilità disciplinare non potrebbe scattare, pur dopo l'irregolarità della stipulazione di un atto nullo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte