Sentenza 38/2004 (ECLI:IT:COST:2004:38)
Massima numero 28340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:  28339


Titolo
Edilizia e urbanistica - Negozi aventi ad oggetto terreni - Nullità in caso di mancata allegazione di un valido certificato di destinazione urbanistica - Mancata previsione della possibilità di confermare l’atto nullo mediante un atto redatto nella stessa forma del precedente, cui sia allegato un certificato con le prescrizioni urbanistiche alla data di stipulazione - Assunta irragionevolezza della disciplina, a fronte del diverso regolamento relativamente ai negozi aventi ad oggetti edifici - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 – censurata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che gli atti fra vivi aventi ad oggetto diritti reali riguardanti terreni, ai quali non sia stato allegato un valido certificato di destinazione urbanistica, possano essere confermati mediante un atto redatto nella stessa forma del precedente, cui sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree, relativamente al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare (a differenza di quanto previsto dagli artt. 17, quarto comma, e 40 della stessa legge n. 47 del 1985 per gli atti fra vivi aventi ad oggetto edifici, relativamente ai quali è ammessa una possibilità di conferma) – contiene una disciplina positiva ispirata alla 'ratio' di definire testualmente i compiti del notaio in sede di stipulazione di atti di trasferimento di immobili. Le formalità previste per la stipulazione di atti aventi ad oggetto terreni non edificati traggono una propria logica giustificazione dalla economia complessiva del sistema, finalizzato a investire il Sindaco degli elementi da cui cogliere l'esistenza di una lottizzazione, ed approntare le eventuali misure repressive. Di tale sistema l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica al momento della stipulazione dell'atto è passaggio fondamentale, anche se di per sé non significativo circa la regolarità del singolo atto di trasferimento. Attesa la differenza strutturale degli illeciti urbanistici riguardanti gli edifici da un lato – per i quali l'abuso è già stato perpetrato al momento dell'attività negoziale – e per i terreni dall'altro – per i quali l'abuso è in via di consumazione per effetto di trasferimenti parziali e che risulterà evidente solo 'a posteriori', quando l'autorità preposta al governo del territorio sia posta in condizione di operare una sintesi dei dati in suo possesso relativamente ad una determinata estensione territoriale, tra i quali il complesso degli atti di trasferimento trasmessi dai notai roganti i singoli atti –, la diversità della disciplina per il trasferimento dei terreni e degli edifici non appare né illogica né irragionevole; così come non è irragionevole la mancata previsione della conferma di un atto assistito dal predetto certificato. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/02/1985  n. 47  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte