Ordinanza 41/2004 (ECLI:IT:COST:2004:41)
Massima numero 28363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 26/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte sui redditi - Imposizione straordinaria - Redditi di lavoro dipendente - Trattamenti di fine rapporto - Obbligo tributario a carico del datore di lavoro, sostituto d’imposta, di versare a titolo di acconto delle imposte dovute un importo ragguagliato all’ammontare dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1996 e 1997 - Assunta irragionevolezza con lesione dei principî di capacità contributiva e di eguaglianza - Questione già dichiarata infondata - Manifesta infondatezza della questione - Assorbimento delle censure relative ai commi 211-'bis', 211-'ter' e 212 dell’articolo censurato.
Imposte sui redditi - Imposizione straordinaria - Redditi di lavoro dipendente - Trattamenti di fine rapporto - Obbligo tributario a carico del datore di lavoro, sostituto d’imposta, di versare a titolo di acconto delle imposte dovute un importo ragguagliato all’ammontare dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1996 e 1997 - Assunta irragionevolezza con lesione dei principî di capacità contributiva e di eguaglianza - Questione già dichiarata infondata - Manifesta infondatezza della questione - Assorbimento delle censure relative ai commi 211-'bis', 211-'ter' e 212 dell’articolo censurato.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1997, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui dette norme impongono al datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, di versare a titolo di acconto delle imposte dovute dal lavoratore dipendente sul proprio trattamento di fine rapporto un importo ragguagliato all’ammontare dei trattamenti maturati fino al 31 dicembre 1996 e 1997. E infatti, se da un lato la medesima questione di legittimità costituzionale dei commi 211 e 213 è stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 155 del 2001, senza che siano stati addotti motivi nuovi od ulteriori, dall’altro lato le censure relative ai commi 211-bis, 211-ter e 212 dell’art. 3 devono ritenersi assorbite da quella avente ad oggetto i commi 211 e 213.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 211, 211-bis, 211-ter, 212 e 213 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1997, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui dette norme impongono al datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, di versare a titolo di acconto delle imposte dovute dal lavoratore dipendente sul proprio trattamento di fine rapporto un importo ragguagliato all’ammontare dei trattamenti maturati fino al 31 dicembre 1996 e 1997. E infatti, se da un lato la medesima questione di legittimità costituzionale dei commi 211 e 213 è stata già dichiarata infondata con la sentenza n. 155 del 2001, senza che siano stati addotti motivi nuovi od ulteriori, dall’altro lato le censure relative ai commi 211-bis, 211-ter e 212 dell’art. 3 devono ritenersi assorbite da quella avente ad oggetto i commi 211 e 213.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1996
n. 662
art. 3
co. 211
legge
23/12/1996
n. 662
art. 3
co. 211
legge
23/12/1996
n. 662
art. 3
co. 211
legge
23/12/1996
n. 662
art. 3
co. 212
legge
23/12/1996
n. 662
art. 3
co. 213
decreto-legge
28/03/1997
n. 79
art. 2
co. 1
legge
28/05/1997
n. 140
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte