Sentenza 43/2004 (ECLI:IT:COST:2004:43)
Massima numero 28310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 27/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
28311
Titolo
Turismo - Testo unico della regione veneto - Composizione della commissione regionale per la classificazione delle residenze d’epoca - Prezzi delle strutture alberghiere e degli stabilimenti balneari - Collaudo delle opere eseguite sui beni del demanio marittimo - Rinnovo automatico delle concessioni sui beni del demanio marittimo - Svolgimento occasionale dell’attività di guida turistica - Ricorso del presidente del consiglio - Lamentata lesione della competenza legislativa dello stato - Difetto della determinazione governativa di impugnazione - Inammissibilità delle questioni.
Turismo - Testo unico della regione veneto - Composizione della commissione regionale per la classificazione delle residenze d’epoca - Prezzi delle strutture alberghiere e degli stabilimenti balneari - Collaudo delle opere eseguite sui beni del demanio marittimo - Rinnovo automatico delle concessioni sui beni del demanio marittimo - Svolgimento occasionale dell’attività di guida turistica - Ricorso del presidente del consiglio - Lamentata lesione della competenza legislativa dello stato - Difetto della determinazione governativa di impugnazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, nei confronti della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 e, precisamente, degli artt. 33, comma 3 (in tema di composizione della commissione regionale per la classificazione delle residenze d’epoca); 34, comma 8; 43, comma 9 e 60, comma 3 (in tema di prezzi delle strutture ricettive alberghiere e degli stabilimenti balneari e di relative sanzioni); 51, comma 3 (in tema di collaudo delle opere eseguite sui beni del demanio marittimo); 54, comma 2 (in tema di rinnovo automatico delle concessioni sui beni del demanio marittimo); 90, comma 1 (in tema di svolgimento occasionale dell’attività di guida turistica), per difetto della determinazione governativa di impugnazione, non potendo esse ritenersi validamente ricomprese nella determinazione di impugnare l’intera legge. Tale determinazione, peraltro, date le caratteristiche della legge impugnata, risulterebbe comunque inammissibile per genericità.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, nei confronti della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 e, precisamente, degli artt. 33, comma 3 (in tema di composizione della commissione regionale per la classificazione delle residenze d’epoca); 34, comma 8; 43, comma 9 e 60, comma 3 (in tema di prezzi delle strutture ricettive alberghiere e degli stabilimenti balneari e di relative sanzioni); 51, comma 3 (in tema di collaudo delle opere eseguite sui beni del demanio marittimo); 54, comma 2 (in tema di rinnovo automatico delle concessioni sui beni del demanio marittimo); 90, comma 1 (in tema di svolgimento occasionale dell’attività di guida turistica), per difetto della determinazione governativa di impugnazione, non potendo esse ritenersi validamente ricomprese nella determinazione di impugnare l’intera legge. Tale determinazione, peraltro, date le caratteristiche della legge impugnata, risulterebbe comunque inammissibile per genericità.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
04/11/2002
n. 33
art. 33
co. 3
legge della Regione Veneto
04/11/2002
n. 33
art. 34
co. 8
legge della Regione Veneto
04/11/2002
n. 33
art. 43
co. 9
legge della Regione Veneto
04/11/2002
n. 33
art. 51
co. 3
legge della Regione Veneto
04/11/2002
n. 33
art. 54
co. 2
legge della Regione Veneto
04/11/2002
n. 33
art. 60
co. 3
legge della Regione Veneto
04/11/2002
n. 33
art. 90
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte