Sentenza 43/2004 (ECLI:IT:COST:2004:43)
Massima numero 28311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 27/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
28310
Titolo
Regione veneto - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - Obbligo dei comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici - Intervento sostitutivo regionale nei confronti dei comuni inadempienti, mediante nomina di un commissario 'ad acta' - Ricorso del presidente del consiglio - Lamentata lesione delle prerogative statali in tema di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali - Non fondatezza della questione.
Regione veneto - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - Obbligo dei comuni di adeguare i propri strumenti urbanistici - Intervento sostitutivo regionale nei confronti dei comuni inadempienti, mediante nomina di un commissario 'ad acta' - Ricorso del presidente del consiglio - Lamentata lesione delle prerogative statali in tema di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali - Non fondatezza della questione.
Testo
La Costituzione consente, a prescindere dal riparto delle competenze amministrative, come attuato dalle leggi statali e regionali nelle diverse materie, che sia sempre possibile un intervento sostitutivo straordinario in capo al Governo per assicurare, comunque, in un sistema di più largo decentramento di funzioni, la tutela di interessi essenziali. Nondimeno non è preclusa, in via di principio, la possibilità che anche la legge regionale, intervenendo in materia di propria competenza e nel disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, preveda poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari. Tuttavia tali poteri sostitutivi, sono soggetti alle condizioni ed ai limiti non dissimili da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni e, cioè, devono trovare il loro fondamento esplicito nella legge, che deve definirne i presupposti sostanziali ed apprestare congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione; la sostituzione potrà prevedersi esclusivamente per il compimento di atti o di attività “prive di discrezionalità nell’an”, la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provveda l’intervento sostitutivo; il potere sostitutivo deve essere, poi, esercitato da un organo della Regione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 8, della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33, che prevede l’intervento sostitutivo della Regione nel caso in cui il Comune ometta di provvedere, entro il termine fissato dalla stessa legge, ad adeguare lo strumento urbanistico a quanto previsto dalla legge medesima e dalla programmazione regionale e provinciale in tema di complessi ricettivi all’aperto e di insediamenti turistico-ricettivi, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
- Sentenze citate: sulla necessità che il potere sostitutivo debba essere previsto dalla legge cfr. sentenza n. 338/1989; che possa essere previsto solo per attività prive di discrezionalità nell’'an' cfr. sentenza n. 117/1988; necessità di un organo della Regione cfr. sentenze nn. 460/1989; 342/1994; 313/2003; necessità di un procedimento cfr. sentenze nn. 153/1986; 416/1995; 53/2003.
La Costituzione consente, a prescindere dal riparto delle competenze amministrative, come attuato dalle leggi statali e regionali nelle diverse materie, che sia sempre possibile un intervento sostitutivo straordinario in capo al Governo per assicurare, comunque, in un sistema di più largo decentramento di funzioni, la tutela di interessi essenziali. Nondimeno non è preclusa, in via di principio, la possibilità che anche la legge regionale, intervenendo in materia di propria competenza e nel disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, preveda poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari. Tuttavia tali poteri sostitutivi, sono soggetti alle condizioni ed ai limiti non dissimili da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni e, cioè, devono trovare il loro fondamento esplicito nella legge, che deve definirne i presupposti sostanziali ed apprestare congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione; la sostituzione potrà prevedersi esclusivamente per il compimento di atti o di attività “prive di discrezionalità nell’an”, la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provveda l’intervento sostitutivo; il potere sostitutivo deve essere, poi, esercitato da un organo della Regione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 91, comma 8, della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33, che prevede l’intervento sostitutivo della Regione nel caso in cui il Comune ometta di provvedere, entro il termine fissato dalla stessa legge, ad adeguare lo strumento urbanistico a quanto previsto dalla legge medesima e dalla programmazione regionale e provinciale in tema di complessi ricettivi all’aperto e di insediamenti turistico-ricettivi, sollevata in riferimento agli artt. 114, 117 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
- Sentenze citate: sulla necessità che il potere sostitutivo debba essere previsto dalla legge cfr. sentenza n. 338/1989; che possa essere previsto solo per attività prive di discrezionalità nell’'an' cfr. sentenza n. 117/1988; necessità di un organo della Regione cfr. sentenze nn. 460/1989; 342/1994; 313/2003; necessità di un procedimento cfr. sentenze nn. 153/1986; 416/1995; 53/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
04/11/2002
n. 33
art. 91
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte