Sentenza 44/2004 (ECLI:IT:COST:2004:44)
Massima numero 28366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 27/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:  28365


Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Cittadini deceduti o invalidi a causa di ordigni bellici in tempo di pace - Concessione del trattamento pensionistico privilegiato - Condizione che gli ordigni siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle forze armate “in occasione di esercitazioni combinate o isolate” - Prospettata violazione del principio di eguaglianza - Questione non fondata, nei sensi di cui in motivazione.

Testo
L’art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, prevede la concessione di un trattamento pensionistico privilegiato per il caso di cittadini deceduti o resi invalidi dallo scoppio di ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace «in occasione di esercitazioni combinate o isolate». Tuttavia tale disposizione non determina una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei cittadini deceduti o resi invalidi dallo scoppio di ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate al di fuori del contesto di una esercitazione combinata o isolata, come assunto dal rimettente. Ed invero, da una lettura della disposizione censurata conforme a Costituzione si evincono due distinte ipotesi in cui il comportamento negligente delle Forze armate viene posto a fondamento della attribuzione di una pensione privilegiata in favore dei cittadini italiani divenuti invalidi e dei congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati «incustoditi» oppure «abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate»; e, in particolare, (a) all’ipotesi di carattere generale in cui il trattamento pensionistico privilegiato spetta qualora l’esplosione di un ordigno dell’Amministrazione militare si ponga in diretta relazione con la violazione da parte di quest’ultima di un generico e non tipizzato obbligo di custodia dell’ordigno stesso, indipendentemente dallo svolgimento di esercitazioni militari, la norma impugnata contrappone (b) la più frequente ipotesi – caratterizzata da un onere probatorio meno gravoso per il danneggiato – in cui il medesimo trattamento spetta qualora l’evento dannoso sia provocato dall’esplosione di ordigni giacenti, e quindi «abbandonati», su aree in cui si siano svolte esercitazioni militari. Di conseguenza, l'elemento della fattispecie costituito dallo svolgimento di esercitazioni militari concorre ad integrare – secondo il dato testuale della norma censurata – solamente l'ipotesi dell’abbandono, e non anche quella, di carattere generale, dell'omessa custodia di ordigni esplosivi. Non è pertanto fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

– Sull’interpretazione adeguatrice conforme a Costituzione quale generale canone esegetico cfr., da ultimo, le richiamate ordinanze n. 107/2003 e n. 366/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge  31/12/1991  n. 437  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte