Sentenza 193/2022 (ECLI:IT:COST:2022:193)
Massima numero 44924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del
07/07/2022; Decisione del
07/07/2022
Deposito del 25/07/2022; Pubblicazione in G. U. 27/07/2022
Titolo
Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Norme della Regione Siciliana - Liquidazione disposta con decreto del Presidente della Regione - Delega delle funzioni di vigilanza - Disposizione priva di autonoma portata normativa rispetto ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 102003).
Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Norme della Regione Siciliana - Liquidazione disposta con decreto del Presidente della Regione - Delega delle funzioni di vigilanza - Disposizione priva di autonoma portata normativa rispetto ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale. (Classif. 102003).
Testo
È dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1-bis, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017. Venuta meno la norma, contenuta nel precedente comma 1, che consente l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Presidente della Giunta regionale, il comma 1-bis - che consente al Presidente della Giunta di delegare l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla procedura - rimane privo di autonoma portata normativa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
09/05/2017
n. 8
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27