Ordinanza 45/2004 (ECLI:IT:COST:2004:45)
Massima numero 28367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 27/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ambiente - Regione sardegna - Smaltimento di rifiuti - Divieto per gli impianti in territorio sardo di trattare rifiuti di origine extraregionale - Assunta riconducibilità della materia alla competenza legislativa concorrente con violazione dei principî stabiliti dalle leggi dello stato, nonché ingiustificata compressione del diritto di iniziativa economica - Omessa valutazione di modifica legislativa incidente sulla norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna ed agli artt. 41 e 120 della Costituzione, nella parte in cui introduce un generalizzato divieto per gli impianti di smaltimento rifiuti in territorio sardo di trattare rifiuti di origine extraregionale. Ed infatti il rimettente ha omesso di valutare l’incidenza sul giudizio 'a quo' della modifica legislativa subita dalla norma impugnata ad opera dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2002, già in vigore al momento della pronuncia dell’ordinanza di rimessione e con cui è stata introdotta una deroga temporanea al predetto divieto per quanto riguarda i rifiuti sanitari di origine extraregionale; con la conseguenza che l’omessa valutazione di tale incidenza si traduce in una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  24/04/2001  n. 6  art. 6  co. 19

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte