Ordinanza 46/2004 (ECLI:IT:COST:2004:46)
Massima numero 28368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 27/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Proposizione dell’appello da parte dell’imputato condannato - Appello incidentale del pubblico ministero - Esclusione - Assunta lesione del principio di parità tra le parti - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Proposizione dell’appello da parte dell’imputato condannato - Appello incidentale del pubblico ministero - Esclusione - Assunta lesione del principio di parità tra le parti - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludono l’appello incidentale del pubblico ministero contro le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato. Infatti, se da un lato anche la preclusione in capo al pubblico ministero della facoltà di appellare in via incidentale le sentenze di condanna pronunciate in sede di giudizio abbreviato costituisce espressione del principio secondo il quale l’esigenza di un effettiva parità delle parti non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e dell’imputato, trovando il limite all’appello della parte pubblica una sua giustificazione nell’obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato, dall’altro lato poi l’intervento richiesto dal giudice 'a quo', volto al riconoscimento in capo al pubblico ministero dell’appello incidentale là dove allo stesso è precluso l’appello in via principale avverso le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, si tradurrebbe nella creazione di una disciplina manifestamente eccentrica rispetto alle linee-guida del sistema delle impugnazioni, secondo le quali la non spettanza del potere di appello incidentale alla parte che è priva del potere di proporre l’appello principale si spiega per il fatto che l’appello incidentale non può essere considerato come un mezzo di impugnazione distinto ed autonomo rispetto all’appello, ma, al contrario, ne costituisce una particolare espressione.
- Cfr. le richiamate ordinanze n. 165/2003, n. 347/2002 e n. 421/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 443, comma 3, e 595 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui escludono l’appello incidentale del pubblico ministero contro le sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizio abbreviato. Infatti, se da un lato anche la preclusione in capo al pubblico ministero della facoltà di appellare in via incidentale le sentenze di condanna pronunciate in sede di giudizio abbreviato costituisce espressione del principio secondo il quale l’esigenza di un effettiva parità delle parti non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e dell’imputato, trovando il limite all’appello della parte pubblica una sua giustificazione nell’obiettivo primario della rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato, dall’altro lato poi l’intervento richiesto dal giudice 'a quo', volto al riconoscimento in capo al pubblico ministero dell’appello incidentale là dove allo stesso è precluso l’appello in via principale avverso le sentenze di condanna pronunciate con il rito abbreviato, si tradurrebbe nella creazione di una disciplina manifestamente eccentrica rispetto alle linee-guida del sistema delle impugnazioni, secondo le quali la non spettanza del potere di appello incidentale alla parte che è priva del potere di proporre l’appello principale si spiega per il fatto che l’appello incidentale non può essere considerato come un mezzo di impugnazione distinto ed autonomo rispetto all’appello, ma, al contrario, ne costituisce una particolare espressione.
- Cfr. le richiamate ordinanze n. 165/2003, n. 347/2002 e n. 421/2001.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 443
co. 3
codice di procedura penale
n.
art. 595
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte