Ordinanza 47/2004 (ECLI:IT:COST:2004:47)
Massima numero 28369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 27/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Rigetto della richiesta subordinata ad una integrazione probatoria - Rinnovo della richiesta negli atti introduttivi del dibattimento - Esclusione - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di una delle norme censurate nella direzione indicata nell’ordinanza di rimessione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Rigetto della richiesta subordinata ad una integrazione probatoria - Rinnovo della richiesta negli atti introduttivi del dibattimento - Esclusione - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di una delle norme censurate nella direzione indicata nell’ordinanza di rimessione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l’imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento. Infatti, con sentenza n. 169 del 2003 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, del codice di procedura penale nel senso prospettato dal giudice rimettente.
– Cfr. la richiamata sentenza n. 169/2003.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' perché valuti la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria 'ex' art. 438, comma 5, cod. proc. pen., l’imputato possa rinnovare la richiesta negli atti introduttivi del dibattimento. Infatti, con sentenza n. 169 del 2003 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, del codice di procedura penale nel senso prospettato dal giudice rimettente.
– Cfr. la richiamata sentenza n. 169/2003.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 438
co.
codice di procedura penale
n.
art. 441
co.
codice di procedura penale
n.
art. 442
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte