Ordinanza 48/2004 (ECLI:IT:COST:2004:48)
Massima numero 28370
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 27/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Amministrazione pubblica - Regione emilia-romagna - Servizi pubblici - Servizio idrico integrato e servizio di gestione dei rifiuti - Affidamento diretto a società controllate dai comuni - Ricorso del presidente del consiglio - Assunta lesione delle prerogative del legislatore statale - Ricorso depositato oltre il termine perentorio - Manifesta inammissibilità della questione.
Amministrazione pubblica - Regione emilia-romagna - Servizi pubblici - Servizio idrico integrato e servizio di gestione dei rifiuti - Affidamento diretto a società controllate dai comuni - Ricorso del presidente del consiglio - Assunta lesione delle prerogative del legislatore statale - Ricorso depositato oltre il termine perentorio - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 8, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché ad alcune direttive comunitarie, poiché tali disposizioni regionali, nel consentire l’affidamento diretto a società controllate dai Comuni dei servizi pubblici relativi al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione rifiuti e nell’affidare alla Regione la funzione di formulare indirizzi e linee guida per l’organizzazione e la gestione di tali servizi si porrebbero in contrasto con i suddetti parametri costituzionali e con i principi di liberalizzazione dei relativi settori introdotti a livello comunitario. Invero, il ricorso proposto dallo Stato risulta depositato oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.
– Sulla perentorietà del termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso per il deposito dello stesso cfr. le richiamate sentenze n. 303/2003, n. 72/1981, n. 191/1980 e le ordinanze n. 126/1997 e n. 99/2000.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, e dell’art. 8, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 28 gennaio 2003, n. 1, sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché ad alcune direttive comunitarie, poiché tali disposizioni regionali, nel consentire l’affidamento diretto a società controllate dai Comuni dei servizi pubblici relativi al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione rifiuti e nell’affidare alla Regione la funzione di formulare indirizzi e linee guida per l’organizzazione e la gestione di tali servizi si porrebbero in contrasto con i suddetti parametri costituzionali e con i principi di liberalizzazione dei relativi settori introdotti a livello comunitario. Invero, il ricorso proposto dallo Stato risulta depositato oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.
– Sulla perentorietà del termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso per il deposito dello stesso cfr. le richiamate sentenze n. 303/2003, n. 72/1981, n. 191/1980 e le ordinanze n. 126/1997 e n. 99/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
28/01/2003
n. 1
art. 7
co. 1
legge della Regione Emilia Romagna
28/01/2003
n. 1
art. 8
co. 1
legge della Regione Emilia Romagna
06/09/1999
n. 25
art. 8
co.
legge della Regione Emilia Romagna
06/09/1999
n. 25
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte