Sentenza 49/2004 (ECLI:IT:COST:2004:49)
Massima numero 28353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 29/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
28352
Titolo
Opere pubbliche di interesse regionale e locale - Istituzione 'ex novo' del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale - Disciplina degli interventi - Rinvio a decreti ministeriali - Ricorso della regione emilia-romagna - Lesione della potestà legislativa e dell’autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.
Opere pubbliche di interesse regionale e locale - Istituzione 'ex novo' del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale - Disciplina degli interventi - Rinvio a decreti ministeriali - Ricorso della regione emilia-romagna - Lesione della potestà legislativa e dell’autonomia finanziaria regionale - Illegittimità costituzionale.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli articoli 117 e 119, quarto comma, della Costituzione, gli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituiscono, rispettivamente, un “Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali” ed un “Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale”. Le generiche finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire non rientrano in materie di competenza esclusiva statale, (essendo, invece, riconducibili in ambiti di competenza concorrente o residuale delle regioni), né gli strumenti di finanziamento previsti si configurano come appartenenti alla sfera degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione costituendo, invece, un trasferimento diretto di risorse erariali agli enti locali, in base a criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, senza tenere presente che lo Stato deve agire in conformità alle nuove regole costituzionali disponendo i trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica, passando, se del caso, attraverso il filtro dei programmi regionali e coinvolgendo le Regioni interessate nei processi decisionali nel rispetto dell'autonomia di spesa degli enti local. Né è ipotizzabile far rientrare i fondi in questione nell’ambito della perequazione delle risorse finanziarie riservata alla competenza esclusiva statale. Peraltro, la caducazione di tali norme, non comportando diretto e immediato pregiudizio per diritti delle persone, non trova ragioni di ordine costituzionale ostative ad una dichiarazione di incostituzionalità ‘in toto’, con la conseguenza che i Fondi in questione dovranno essere assoggettati, se del caso, ad una nuova disciplina legislativa, rispettosa della Costituzione, per essere destinati alla finanza locale.
- Sulla ripartizione di competenza tra Stato, regioni ed enti locali per quanto riguarda le funzioni amministrative e per quanto riguarda i criteri ed i limiti da rispettare per quanto riguarda la delimitazione degli ambiti delle competenze sul piano finanziario v. esplicito riferimento alla sentenza n. 16/2004, che ha deciso questione analoga.
Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli articoli 117 e 119, quarto comma, della Costituzione, gli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituiscono, rispettivamente, un “Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle Regioni e degli enti locali” ed un “Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale”. Le generiche finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire non rientrano in materie di competenza esclusiva statale, (essendo, invece, riconducibili in ambiti di competenza concorrente o residuale delle regioni), né gli strumenti di finanziamento previsti si configurano come appartenenti alla sfera degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione costituendo, invece, un trasferimento diretto di risorse erariali agli enti locali, in base a criteri stabiliti dall'amministrazione centrale, senza tenere presente che lo Stato deve agire in conformità alle nuove regole costituzionali disponendo i trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica, passando, se del caso, attraverso il filtro dei programmi regionali e coinvolgendo le Regioni interessate nei processi decisionali nel rispetto dell'autonomia di spesa degli enti local. Né è ipotizzabile far rientrare i fondi in questione nell’ambito della perequazione delle risorse finanziarie riservata alla competenza esclusiva statale. Peraltro, la caducazione di tali norme, non comportando diretto e immediato pregiudizio per diritti delle persone, non trova ragioni di ordine costituzionale ostative ad una dichiarazione di incostituzionalità ‘in toto’, con la conseguenza che i Fondi in questione dovranno essere assoggettati, se del caso, ad una nuova disciplina legislativa, rispettosa della Costituzione, per essere destinati alla finanza locale.
- Sulla ripartizione di competenza tra Stato, regioni ed enti locali per quanto riguarda le funzioni amministrative e per quanto riguarda i criteri ed i limiti da rispettare per quanto riguarda la delimitazione degli ambiti delle competenze sul piano finanziario v. esplicito riferimento alla sentenza n. 16/2004, che ha deciso questione analoga.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/2001
n. 448
art. 54
co.
legge
28/12/2001
n. 448
art. 55
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
co. 4
Altri parametri e norme interposte