Ordinanza 50/2004 (ECLI:IT:COST:2004:50)
Massima numero 28372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 29/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
28371
Titolo
Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse - Quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al coni - Disciplina dell’imposta rimessa a fonte secondaria - Assunta carenza di criteri e parametri chiaramente prestabiliti nella legge - Lamentata lesione del principio costituzionale della riserva relativa di legge - Questione prospettata in modo contraddittorio in base a due diverse interpretazioni della norma censurata - Manifesta inammissibilità.
Imposte e tasse - Imposta unica sulle scommesse - Quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al coni - Disciplina dell’imposta rimessa a fonte secondaria - Assunta carenza di criteri e parametri chiaramente prestabiliti nella legge - Lamentata lesione del principio costituzionale della riserva relativa di legge - Questione prospettata in modo contraddittorio in base a due diverse interpretazioni della norma censurata - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'art. 24, comma 26, della legge n. 449 del 1997, nonché dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione per violazione della riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali. Il giudice remittente, infatti, ha sollevato la questione di costituzionalità in modo contraddittorio, prospettando cioè due diverse interpretazioni della norma relativa alle quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al CONI, sia pure in modo subordinato l'una all'altra, dal momento che secondo la prima interpretazione le quote di prelievo vengono classificate come prestazioni patrimoniali imposte ricadenti nella sfera di applicabilità dell'art. 23 della Costituzione, mentre secondo l'altra interpretazione l'incostituzionalità viene sostenuta anche non accettando la tesi per cui le stesse quote di prelievo sono prestazioni patrimoniali imposte.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'art. 24, comma 26, della legge n. 449 del 1997, nonché dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sollevata in riferimento all'art. 23 della Costituzione per violazione della riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali. Il giudice remittente, infatti, ha sollevato la questione di costituzionalità in modo contraddittorio, prospettando cioè due diverse interpretazioni della norma relativa alle quote di prelievo sulle scommesse sportive spettanti al CONI, sia pure in modo subordinato l'una all'altra, dal momento che secondo la prima interpretazione le quote di prelievo vengono classificate come prestazioni patrimoniali imposte ricadenti nella sfera di applicabilità dell'art. 23 della Costituzione, mentre secondo l'altra interpretazione l'incostituzionalità viene sostenuta anche non accettando la tesi per cui le stesse quote di prelievo sono prestazioni patrimoniali imposte.
Atti oggetto del giudizio
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 231
legge
27/12/1997
n. 449
art. 24
co. 26
decreto legislativo
23/12/1998
n. 504
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte