Ordinanza 51/2004 (ECLI:IT:COST:2004:51)
Massima numero 28343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 29/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Competenza - Applicazione della pena su richiesta - Esclusione - Denunciata lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 24 e 25 cost. - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio 'a quo', totale carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Competenza - Applicazione della pena su richiesta - Esclusione - Denunciata lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 24 e 25 cost. - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio 'a quo', totale carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione difetta, infatti, della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza. Né può valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato, attesa la necessità che il giudice renda autonomamente esplicite le ragioni del suo dubbio di costituzionalità.
– In termini, ricordate, da ultimo, le ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317/2003.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione difetta, infatti, della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza. Né può valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato, attesa la necessità che il giudice renda autonomamente esplicite le ragioni del suo dubbio di costituzionalità.
– In termini, ricordate, da ultimo, le ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte