Ordinanza 52/2004 (ECLI:IT:COST:2004:52)
Massima numero 28344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 29/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Notifica al difensore - Mancata previsione - Assunta lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Giudizio immediato - Richiesta del pubblico ministero - Notifica al difensore - Mancata previsione - Assunta lesione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero sia notificata al difensore dell'imputato “al fine di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione“. Con ordinanze n. 256 e n. 127 del 2003 e n. 371 del 2002 sono state, infatti, dichiarate manifestamente infondate analoghe questioni sollevate in riferimento ai medesimi parametri costituzionali; né risultano profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le richiamate pronunce.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero sia notificata al difensore dell'imputato “al fine di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione“. Con ordinanze n. 256 e n. 127 del 2003 e n. 371 del 2002 sono state, infatti, dichiarate manifestamente infondate analoghe questioni sollevate in riferimento ai medesimi parametri costituzionali; né risultano profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le richiamate pronunce.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 455
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte