Ordinanza 194/2022 (ECLI:IT:COST:2022:194)
Massima numero 44996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  06/07/2022;  Decisione del  06/07/2022
Deposito del 25/07/2022; Pubblicazione in G. U. 27/07/2022
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Requisiti - Rapporto di strumentalità e pregiudizialità tra la risoluzione della questione e la decisione del giudizio principale - Necessità di una motivazione non implausibile del rimettente (nel caso di specie: manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma che condiziona l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento, in relazione a numerosi delitti contro la pubblica amministrazione, alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato). (Classif. 112005).

Testo

L'accertamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone una motivazione non implausibile del rimettente sulla sussistenza di un rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. (Precedenti: S. 249/2021 - mass. 44409; S. 50/2014 - mass. 37778; O. 282/1998 - mass. 24061).


(Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen., nella parte in cui impone, come condizione di ammissibilità della domanda di patteggiamento, in relazione a numerosi delitti contro la pubblica amministrazione, l'integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato anche per il caso in cui un concorrente nel reato abbia ricevuto a tale titolo una quota parte soltanto del tutto o nulla in concreto e, di contro, non prevede che per il caso di concorso di persone nel reato ogni concorrente sia tenuto, ai fini della condizione di procedibilità dell'istanza di patteggiamento, a restituire solo la quota parte effettivamente conseguita, ovvero ne sia esentato per il caso in cui non abbia conseguito nulla. La disposizione censurata non è applicabile nel giudizio a quo, in quanto il delitto di corruzione attiva, contestato ad uno degli imputati, non è compreso espressamente, né può esserlo in via interpretativa, fra quelli richiamati dall'art. 444, comma 1-ter, cod. proc. pen.; mentre per il delitto di corruzione passiva, contestato all'altro imputato quale unico pubblico ufficiale, non sussiste il presupposto necessario della rilevanza della questione, vale a dire il concorso di persone. Alla luce degli stessi elementi offerti nell'ordinanza è pertanto evidente la mancanza di strumentalità e pregiudizialità del dubbio di costituzionalità prospettato).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 444  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte