Ordinanza 53/2004 (ECLI:IT:COST:2004:53)
Massima numero 28345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 29/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
28346
Titolo
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione - Assunta lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, cost. - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio 'a quo' e totale carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari - Mancata previsione - Assunta lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, cost. - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Omessa descrizione della fattispecie del giudizio 'a quo' e totale carenza di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace trovi applicazione l'istituto dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Le ordinanze di rimessione difettano, infatti, della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi ‘a quibus’ e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza. Né può valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato, attesa la necessità che il giudice renda autonomamente esplicite le ragioni del suo dubbio di costituzionalità.
– Analoghe questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231/2003 e successivamente con ordinanze n. 11 e 10/2004.
– In termini, relativamente all'inammissibilità per difetto di motivazione, ricordate le ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317/2003.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede che nel procedimento davanti al giudice di pace trovi applicazione l'istituto dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. Le ordinanze di rimessione difettano, infatti, della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi ‘a quibus’ e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza. Né può valere a colmare tali lacune il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato, attesa la necessità che il giudice renda autonomamente esplicite le ragioni del suo dubbio di costituzionalità.
– Analoghe questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con ordinanza n. 231/2003 e successivamente con ordinanze n. 11 e 10/2004.
– In termini, relativamente all'inammissibilità per difetto di motivazione, ricordate le ordinanze n. 320, n. 318 e n. 317/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte