Ordinanza 54/2004 (ECLI:IT:COST:2004:54)
Massima numero 28347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 29/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Dissenso del pubblico ministero alla applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (pena patteggiata) - Possibilità per il giudice di valutare il dissenso - Mancata previsione - Assunta irragionevolezza, nonché lesione del diritto di difesa e dei principî di buon andamento dell’amministrazione e della ragionevole durata del processo - Sopravvenute modifiche all’istituto dell’applicazione della pena, con norme transitorie - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Dissenso del pubblico ministero alla applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. (pena patteggiata) - Possibilità per il giudice di valutare il dissenso - Mancata previsione - Assunta irragionevolezza, nonché lesione del diritto di difesa e dei principî di buon andamento dell’amministrazione e della ragionevole durata del processo - Sopravvenute modifiche all’istituto dell’applicazione della pena, con norme transitorie - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice che ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, “nella parte in cui non prevede che, anche all'esito del giudizio abbreviato celebrato a seguito dell'ingiustificato dissenso del pubblico ministero alla applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice possa valutare la legittimità di tale dissenso al fine di pronunciare sentenza nei termini di cui al comma 1 dell'art. 448“. Il giudice dovrà, infatti, valutare se la disciplina transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134, introdotta successivamente all'ordinanza di rimessione, incida sulla rilevanza della questione proposta.
– Analoga questione di legittimità costituzionale, alla quale il rimettente fa riferimento, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 225/2003.
Restituzione degli atti al giudice che ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 1, ultimo periodo, del codice di procedura penale, “nella parte in cui non prevede che, anche all'esito del giudizio abbreviato celebrato a seguito dell'ingiustificato dissenso del pubblico ministero alla applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice possa valutare la legittimità di tale dissenso al fine di pronunciare sentenza nei termini di cui al comma 1 dell'art. 448“. Il giudice dovrà, infatti, valutare se la disciplina transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della legge 12 giugno 2003, n. 134, introdotta successivamente all'ordinanza di rimessione, incida sulla rilevanza della questione proposta.
– Analoga questione di legittimità costituzionale, alla quale il rimettente fa riferimento, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 225/2003.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 448
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte