Ordinanza 55/2004 (ECLI:IT:COST:2004:55)
Massima numero 28348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 29/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso all’imputato, a pena di nullità, della facoltà di ricorrere a riti alternativi - Omessa previsione - Assunta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, lesione del diritto di difesa, violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che nell'atto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace siano indicate la facoltà dell'imputato di ricorrere a riti alternativi e le sanzioni conseguenti a tale carenza. Nelle ordinanze di rimessione, infatti, non risultano prospettati profili diversi o nuovi rispetto a quelli già valutati con le ordinanze n. 231 del 2003 (in tema di udienza di comparizione) e successivamente n. 11 e n. 10 del 2004, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni, ribadendo che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, ma all'organizzazione ed al funzionamento della giustizia.

– Sul principio di buon andamento, ricordata, in termini, ‘ex plurimis’, la sentenza n. 115/2001.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte