Ordinanza 56/2004 (ECLI:IT:COST:2004:56)
Massima numero 28349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 29/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso all’imputato, a pena di nullità, della facoltà di presentare domanda di oblazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nonché avviso della facoltà di richiedere l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie avvenute prima dell’udienza di comparizione - Omessa previsione - Assunta irragionevolezza e disparità di trattamento tra imputati in relazione a procedimenti in cui gli avvisi sono previsti, lesione del diritto di difesa, violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione - Questioni analoghe già dichiarate manifestamente infondate - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso all’imputato, a pena di nullità, della facoltà di presentare domanda di oblazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nonché avviso della facoltà di richiedere l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie avvenute prima dell’udienza di comparizione - Omessa previsione - Assunta irragionevolezza e disparità di trattamento tra imputati in relazione a procedimenti in cui gli avvisi sono previsti, lesione del diritto di difesa, violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione - Questioni analoghe già dichiarate manifestamente infondate - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare domanda di oblazione, qualora ne ricorrano i presupposti, nonché l'avviso che l'imputato può chiedere l'estinzione del reato a seguito di “condotte riparatorie avvenute prima dell'udienza di comparizione“. Nell'ordinanza di rimessione, infatti, non risultano prospettati profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con l'ordinanza n. 231 del 2003 e, successivamente, con le ordinanze n. 11 e 10 del 2004, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni, concernenti la mancata previsione che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato può presentare domanda di oblazione, ribadendosi che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, ma all'organizzazione ed al funzionamento della giustizia.
– Sul principio di buon andamento, ricordata, in termini, ‘ex plurimis’, la sentenza n. 115/2001.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la citazione a giudizio debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare domanda di oblazione, qualora ne ricorrano i presupposti, nonché l'avviso che l'imputato può chiedere l'estinzione del reato a seguito di “condotte riparatorie avvenute prima dell'udienza di comparizione“. Nell'ordinanza di rimessione, infatti, non risultano prospettati profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con l'ordinanza n. 231 del 2003 e, successivamente, con le ordinanze n. 11 e 10 del 2004, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni, concernenti la mancata previsione che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che l'imputato può presentare domanda di oblazione, ribadendosi che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, ma all'organizzazione ed al funzionamento della giustizia.
– Sul principio di buon andamento, ricordata, in termini, ‘ex plurimis’, la sentenza n. 115/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte