Ordinanza 57/2004 (ECLI:IT:COST:2004:57)
Massima numero 28350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 29/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso all’imputato, a pena di nullità, della facoltà di presentare domanda di oblazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Omessa previsione - Assunta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, lesione del diritto di difesa, violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e della ragionevole durata del processo - Questioni analoghe già dichiarate manifestamente infondate - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.
Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Atto di citazione a giudizio - Avviso all’imputato, a pena di nullità, della facoltà di presentare domanda di oblazione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Omessa previsione - Assunta irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, lesione del diritto di difesa, violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e della ragionevole durata del processo - Questioni analoghe già dichiarate manifestamente infondate - Assenza di profili nuovi o diversi da quelli già valutati - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che, qualora ne sussistano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa presentare domanda di oblazione. Nelle ordinanze di rimessione, infatti, non risultano prospettati profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con l'ordinanza n. 231 del 2003 (in tema di udienza di comparizione) e, successivamente, con le ordinanze n. 11 e 10 del 2004, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni, ribadendo che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, ma all'organizzazione ed al funzionamento della giustizia.
– Sul principio di buon andamento, ricordata, in termini, ‘ex plurimis’, la sentenza n. 115/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di pace debba contenere, a pena di nullità, l'avviso che, qualora ne sussistano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa presentare domanda di oblazione. Nelle ordinanze di rimessione, infatti, non risultano prospettati profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con l'ordinanza n. 231 del 2003 (in tema di udienza di comparizione) e, successivamente, con le ordinanze n. 11 e 10 del 2004, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni, ribadendo che il principio di buon andamento dei pubblici uffici non si riferisce all'attività giurisdizionale in senso stretto, ma all'organizzazione ed al funzionamento della giustizia.
– Sul principio di buon andamento, ricordata, in termini, ‘ex plurimis’, la sentenza n. 115/2001.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte