Sentenza 58/2004 (ECLI:IT:COST:2004:58)
Massima numero 28374
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 30/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
28373
Titolo
Parlamento - Inviolabilità della residenza o del domicilio del parlamentare - Decreti di perquisizione e di sequestro emessi dalla procura della repubblica di verona in relazione ad un locale all’interno della sede della lega nord di milano, nell’effettiva disponibilità di un deputato della repubblica - Mancanza di autorizzazione della camera di appartenenza - Estensione della garanzia dell’inviolabilità a spazi ulteriori rispetto alla residenza, identificabili come domicilio - Lesione della prerogativa garantita alla camera dall’art. 68, secondo comma, della costituzione - Non spettanza all’autorità giudiziaria del potere di far eseguire la perquisizione del locale.
Parlamento - Inviolabilità della residenza o del domicilio del parlamentare - Decreti di perquisizione e di sequestro emessi dalla procura della repubblica di verona in relazione ad un locale all’interno della sede della lega nord di milano, nell’effettiva disponibilità di un deputato della repubblica - Mancanza di autorizzazione della camera di appartenenza - Estensione della garanzia dell’inviolabilità a spazi ulteriori rispetto alla residenza, identificabili come domicilio - Lesione della prerogativa garantita alla camera dall’art. 68, secondo comma, della costituzione - Non spettanza all’autorità giudiziaria del potere di far eseguire la perquisizione del locale.
Testo
Non spettava all’autorità giudiziaria, ed in particolare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, di far eseguire, il 18 settembre 1996, la perquisizione del locale – situato all'interno della sede della Lega Nord – posto nella disponibilità del parlamentare Roberto Maroni. Premesso, infatti, che il secondo comma dell’art. 68 della Costituzione dispone (tra l’altro) che, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, l'autorità giudiziaria, che agiva tramite gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 247, comma 3, del codice di procedura penale, una volta ravvisato che all'interno della suddetta sede vi era un locale nella diretta disponibilità del parlamentare, onde poteva costituirne domicilio, avrebbe dovuto sospendere l’esecuzione della perquisizione e chiedere alla Camera la necessaria autorizzazione; in alternativa - ove avesse nutrito dubbi sull’attendibilità del contenuto dei cartelli - avrebbe potuto disporre gli accertamenti del caso, per eventualmente procedere contro chi quei cartelli aveva collocato. L’unica scelta sicuramente preclusa all’autorità giudiziaria era di confermare verbalmente alla polizia l’ordine di eseguire la perquisizione nonostante la segnalazione, ritenendola falsa senza alcuna verifica sul punto e senza neppure trarre conseguenze da tale falsità. Così comportandosi essa ha leso le attribuzioni garantite alla Camera dei deputati dal secondo comma dell’art. 68 della Costituzione.
Non spettava all’autorità giudiziaria, ed in particolare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, di far eseguire, il 18 settembre 1996, la perquisizione del locale – situato all'interno della sede della Lega Nord – posto nella disponibilità del parlamentare Roberto Maroni. Premesso, infatti, che il secondo comma dell’art. 68 della Costituzione dispone (tra l’altro) che, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, l'autorità giudiziaria, che agiva tramite gli agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 247, comma 3, del codice di procedura penale, una volta ravvisato che all'interno della suddetta sede vi era un locale nella diretta disponibilità del parlamentare, onde poteva costituirne domicilio, avrebbe dovuto sospendere l’esecuzione della perquisizione e chiedere alla Camera la necessaria autorizzazione; in alternativa - ove avesse nutrito dubbi sull’attendibilità del contenuto dei cartelli - avrebbe potuto disporre gli accertamenti del caso, per eventualmente procedere contro chi quei cartelli aveva collocato. L’unica scelta sicuramente preclusa all’autorità giudiziaria era di confermare verbalmente alla polizia l’ordine di eseguire la perquisizione nonostante la segnalazione, ritenendola falsa senza alcuna verifica sul punto e senza neppure trarre conseguenze da tale falsità. Così comportandosi essa ha leso le attribuzioni garantite alla Camera dei deputati dal secondo comma dell’art. 68 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
decreto della Procura della Repubblica di Verona
17/09/1996
n.
art.
co.
decreto della Procura della Repubblica di Verona
18/09/1996
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 2
Altri parametri e norme interposte