Ordinanza 59/2004 (ECLI:IT:COST:2004:59)
Massima numero 28312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 30/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Custodia cautelare - Termini massimi di fase - Regresso del procedimento - Computo dei periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito - Omessa previsione - Lamentata lesione dei parametri relativi al principio di uguaglianza e alla libertà personale - Ordinanza di rimessione motivata 'per relationem' - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile in base alle argomentazioni fatte proprie dal rimettente - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Custodia cautelare - Termini massimi di fase - Regresso del procedimento - Computo dei periodi di detenzione sofferti in una fase o in un grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito - Omessa previsione - Lamentata lesione dei parametri relativi al principio di uguaglianza e alla libertà personale - Ordinanza di rimessione motivata 'per relationem' - Questione già dichiarata manifestamente inammissibile in base alle argomentazioni fatte proprie dal rimettente - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, per assoluta carenza di motivazione, che non può essere sostituita, né integrata, dal mero rinvio ‘per relationem’ ad altri atti, poiché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma che ritiene di dover applicare; motivazione che deve essere, inoltre, autosufficiente, per permettere la verifica dell’avvenuto apprezzamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, per assoluta carenza di motivazione, che non può essere sostituita, né integrata, dal mero rinvio ‘per relationem’ ad altri atti, poiché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma che ritiene di dover applicare; motivazione che deve essere, inoltre, autosufficiente, per permettere la verifica dell’avvenuto apprezzamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 303
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte