Ordinanza 61/2004 (ECLI:IT:COST:2004:61)
Massima numero 28314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 30/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
28315
Titolo
Competenza e giurisdizione civile - Opposizione avverso un avviso di accertamento di violazione di norma del codice della strada - Competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione anziché di quello di residenza dell’opponente - Lamentata lesione dei parametri relativi al principio di uguaglianza, al diritto di difesa, al principio del giusto processo - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di nuovi o diversi profili di incostituzionalità - Manifesta infondatezza della questione.
Competenza e giurisdizione civile - Opposizione avverso un avviso di accertamento di violazione di norma del codice della strada - Competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione anziché di quello di residenza dell’opponente - Lamentata lesione dei parametri relativi al principio di uguaglianza, al diritto di difesa, al principio del giusto processo - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Assenza di nuovi o diversi profili di incostituzionalità - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui attribuisce la cognizione dell’opposizione in materia di sanzioni amministrative alla competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché di quello di residenza dell’opponente, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 11 della Costituzione, in quanto identiche questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con le ordinanze nn. 459 del 2002 e 75, 193 e 259 del 2003 e non sono stati addotti argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui attribuisce la cognizione dell’opposizione in materia di sanzioni amministrative alla competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, anziché di quello di residenza dell’opponente, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 11 della Costituzione, in quanto identiche questioni sono già state dichiarate manifestamente infondate con le ordinanze nn. 459 del 2002 e 75, 193 e 259 del 2003 e non sono stati addotti argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte