Ordinanza 61/2004 (ECLI:IT:COST:2004:61)
Massima numero 28315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
20/01/2004; Decisione del
20/01/2004
Deposito del 30/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
28314
Titolo
Competenza e giurisdizione civile - Opposizione avverso un avviso di accertamento di violazione di norma del codice della strada - Competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione anziché di quello di residenza dell’opponente - Lamentata lesione del parametro relativo al diritto di agire in giudizio, nonché dell’art. 11 cost. - Ordinanza di rimessione del tutto carente di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Competenza e giurisdizione civile - Opposizione avverso un avviso di accertamento di violazione di norma del codice della strada - Competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione anziché di quello di residenza dell’opponente - Lamentata lesione del parametro relativo al diritto di agire in giudizio, nonché dell’art. 11 cost. - Ordinanza di rimessione del tutto carente di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione. Infatti, l’ordinanza di rimessione, pur indicando i parametri costituzionali che il giudice ‘a quo’ ritiene violati dalla disposizione oggetto di censura, omette, tuttavia, qualsiasi specifica motivazione in ordine agli stessi.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione. Infatti, l’ordinanza di rimessione, pur indicando i parametri costituzionali che il giudice ‘a quo’ ritiene violati dalla disposizione oggetto di censura, omette, tuttavia, qualsiasi specifica motivazione in ordine agli stessi.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/11/1981
n. 689
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte