Ordinanza 61/2004 (ECLI:IT:COST:2004:61)
Massima numero 28315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  20/01/2004;  Decisione del  20/01/2004
Deposito del 30/01/2004; Pubblicazione in G. U. 04/02/2004
Massime associate alla pronuncia:  28314


Titolo
Competenza e giurisdizione civile - Opposizione avverso un avviso di accertamento di violazione di norma del codice della strada - Competenza per territorio del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione anziché di quello di residenza dell’opponente - Lamentata lesione del parametro relativo al diritto di agire in giudizio, nonché dell’art. 11 cost. - Ordinanza di rimessione del tutto carente di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione. Infatti, l’ordinanza di rimessione, pur indicando i parametri costituzionali che il giudice ‘a quo’ ritiene violati dalla disposizione oggetto di censura, omette, tuttavia, qualsiasi specifica motivazione in ordine agli stessi.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte