Sentenza 62/2004 (ECLI:IT:COST:2004:62)
Massima numero 28376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  09/02/2004;  Decisione del  09/02/2004
Deposito del 12/02/2004; Pubblicazione in G. U. 18/02/2004
Massime associate alla pronuncia:  28375  28377


Titolo
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Procedure esecutive di rilascio - Sospensione 'ex lege' - Lamentata irragionevole disparità di trattamento degli inquilini beneficiari, rispetto a quelli individuati dalla legge n. 431 del 1998 - Inconferenza del 'tertium comparationis' evocato - Non fondatezza della questione.

Testo
L’art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto creerebbe una irragionevole disparità di trattamento, ai fini della sospensione delle procedure di sfratto, tra gli inquilini ai quali tale norma fa riferimento e quelli che debbono valersi del disposto dell’art. 6, comma 5, della legge n. 431 del 1998, in realtà costituisce norma affatto diversa, sia per presupposti soggettivi di applicazione che per i suoi effetti, rispetto a quanto previsto dalla seconda disposizione, impropriamente impiegata quale 'tertium comparationis' dal rimettente. Ed infatti, a prescindere dal differente novero dei soggetti beneficiari che caratterizza le due norme, l'art. 6 della legge n. 431 del 1998 si ispira al sistema della graduazione del rilascio dell'immobile (in considerazione dell'entrata a regime del sistema "liberalizzato" delle locazioni, introdotto dalla medesima legge), con conseguente previsione di un potere discrezionale del giudice dell’esecuzione quanto alla fissazione del momento del rilascio entro un termine determinato nel massimo dalla legge, laddove la norma impugnata – prevedendo la sospensione automatica delle procedure per il tempo fissato dalla legge – risponde alla logica propria del (nominalmente) cessato regime c.d. vincolistico (al fine di consentire ai Comuni il reperimento di immobili da destinare agli sfrattati bisognosi). Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 20, della legge n. 388 del 2000, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

- Sulla necessaria transitorietà del regime vincolistico sotteso alla proroga degli sfratti, v. la citata sentenza n. 310/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 80  co. 20

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  09/12/1998  n. 431  art. 6    co. 5