Sentenza 62/2004 (ECLI:IT:COST:2004:62)
Massima numero 28377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  09/02/2004;  Decisione del  09/02/2004
Deposito del 12/02/2004; Pubblicazione in G. U. 18/02/2004
Massime associate alla pronuncia:  28375  28376


Titolo
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Procedure esecutive di rilascio - Sospensione 'ex lege' - Requisiti personali degli inquilini beneficiari - Presenza nel “nucleo familiare” di ultrasessantacinquenni o handicappati gravi - Mancato riferimento temporale relativo al possesso del requisito - Lamentata intrinseca irrazionalità - Possibilità di interpretazione compatibile con la costituzione - Riferibilità del possesso del requisito ad epoca anteriore alla cessazione del rapporto di locazione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo
L’art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la mancata previsione di ogni riferimento al momento in cui deve sussistere il possesso dei requisiti richiesti all'inquilino per usufruire della sospensione 'ex lege' della procedura esecutiva di sfratto da esso prevista, soprattutto laddove la norma impugnata individua i beneficiari della sospensione negli “inquilini” nel cui “nucleo familiare” vi siano ultrasessantacinquenni o 'handicappati' gravi – si presta ad una interpretazione diversa da quella offerta dal rimettente. Una lettura conforme a costituzione della norma impugnata, infatti, soddisfa la necessità di un minimo di stabilità e continuità della relazione interpersonale sottesa a tecnica locuzione “nucleo familiare”, esigendo che l’inserimento nel nucleo familiare del soggetto (ultrasessantacinquenne o 'handicappato' grave) in relazione al quale è concesso il beneficio della sospensione 'ex lege' deve risalire quanto meno al momento in cui sussisteva ed era efficace il contratto di locazione, e con esso la qualità di “inquilino”. Non è pertanto fondata, nel senso sopra precisato, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 20, della legge n. 388 del 2000, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 80  co. 20

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte