Ordinanza 63/2004 (ECLI:IT:COST:2004:63)
Massima numero 28378
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  09/02/2004;  Decisione del  09/02/2004
Deposito del 12/02/2004; Pubblicazione in G. U. 18/02/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Ipotesi in cui la parte civile non abbia accettato il rito - Preclusione, per la stessa parte civile, di richiedere la condanna alle spese relative all’azione civile, e, per il giudice, di provvedere sulle stesse in caso di condanna dell’imputato - Lamentata irragionevolezza e lesione del diritto di agire in giudizio - Affermazione apodittica e immotivata della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 441, commi 1 e 4, e 442, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui escludono rispettivamente il diritto della parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato di richiedere la condanna al pagamento delle spese relative all’azione civile e il potere del giudice, in caso di condanna dell’imputato, di statuire in ordine alle stesse. Il giudice rimettente, infatti, afferma in modo del tutto apodittico ed immotivato la rilevanza della questione nel giudizio 'a quo' posto che non risulta in alcun modo dall’ordinanza che la parte civile abbia richiesto, al termine del giudizio abbreviato, una statuizione, da parte del giudice, limitata alle sole spese di costituzione di parte civile.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 441  co. 1

codice di procedura penale    n.   art. 441  co. 4

codice di procedura penale    n.   art. 442  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte