Ordinanza 64/2004 (ECLI:IT:COST:2004:64)
Massima numero 28379
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
09/02/2004; Decisione del
09/02/2004
Deposito del 12/02/2004; Pubblicazione in G. U. 18/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Responsabilità civile - Danno biologico - Danno da sinistro stradale - Risarcibilità tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato - Omessa determinazione di caratteristiche e contenuti delle circostanze suddette e dei criteri applicabili - Sopravvenuta disciplina a modifica della norma denunciata - Restituzione degli atti al rimettente.
Responsabilità civile - Danno biologico - Danno da sinistro stradale - Risarcibilità tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato - Omessa determinazione di caratteristiche e contenuti delle circostanze suddette e dei criteri applicabili - Sopravvenuta disciplina a modifica della norma denunciata - Restituzione degli atti al rimettente.
Testo
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, per il quale “il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato”, senza determinare caratteristiche e contenuti delle circostanze soggettive, e senza stabilirne i criteri né attribuirli a valutazioni equitative. Infatti dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione l'art. 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha sostituito il testo della disposizione censurata e compete al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quo' e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante.
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, per il quale “il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato”, senza determinare caratteristiche e contenuti delle circostanze soggettive, e senza stabilirne i criteri né attribuirli a valutazioni equitative. Infatti dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione l'art. 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha sostituito il testo della disposizione censurata e compete al rimettente valutare se le sopravvenute modificazioni legislative siano applicabili nel giudizio 'a quo' e, in caso positivo, se la questione possa considerarsi ancora rilevante.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/03/2001
n. 57
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte