Ordinanza 66/2004 (ECLI:IT:COST:2004:66)
Massima numero 28381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  09/02/2004;  Decisione del  09/02/2004
Deposito del 12/02/2004; Pubblicazione in G. U. 18/02/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Violazioni del codice della strada - Contestazione immediata della violazione - Materiale impossibilità (in caso di determinazione dell’illecito in tempo successivo al transito del veicolo ovvero allorché il veicolo sia già distante dal posto di accertamento) - Prospettata violazione del diritto di difesa e di contraddittorio tra le parti - Censura rivolta nei confronti di norma regolamentare - Insindacabilità da parte della corte costituzionale - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, comma 1, lettera e), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto prevede come ipotesi di materiale impossibilità della contestazione immediata il caso del veicolo già a distanza dal posto di accertamento dell'illecito ovvero che non possa essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. La norma denunciata, infatti, avendo natura regolamentare, è sottratta al sindacato di legittimità costituzionale della Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  16/12/1992  n. 495  art. 384  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte