Ordinanza 67/2004 (ECLI:IT:COST:2004:67)
Massima numero 28382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  09/02/2004;  Decisione del  09/02/2004
Deposito del 12/02/2004; Pubblicazione in G. U. 18/02/2004
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Spese di giustizia - Difensore di ufficio - Liquidazione dell’onorario e delle spese - Assunzione a carico dello stato, in caso di mancato adempimento da parte dell’obbligato - Prospettata carenza di copertura finanziaria dei nuovi oneri - Questione già decisa con sentenza di rigetto - Difetto di nuovi argomenti - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60, trasfuso nell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, e riprodotto nell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata, prevedendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei confronti di soggetti – non ammessi al gratuito patrocinio – che non abbiano adempiuto le obbligazioni verso il difensore di ufficio, comporterebbe “nuove e maggiori spese” rispetto a quelle preventivabili ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217. Infatti successivamente all’ordinanza di remissione identica questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 266 del 2003 e il rimettente non prospetta argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa.

– Cfr. la sentenza n. 266/2003 che ha dichiarato non fondata identica questione.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale 1988 (disp. att.)    n.   art. 32  co. 2

legge  06/03/2001  n. 60  art. 17  co. 

decreto legislativo  30/05/2002  n. 113  art. 116  co. 

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 116  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte