Ordinanza 67/2004 (ECLI:IT:COST:2004:67)
Massima numero 28382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
09/02/2004; Decisione del
09/02/2004
Deposito del 12/02/2004; Pubblicazione in G. U. 18/02/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Spese di giustizia - Difensore di ufficio - Liquidazione dell’onorario e delle spese - Assunzione a carico dello stato, in caso di mancato adempimento da parte dell’obbligato - Prospettata carenza di copertura finanziaria dei nuovi oneri - Questione già decisa con sentenza di rigetto - Difetto di nuovi argomenti - Manifesta infondatezza.
Spese di giustizia - Difensore di ufficio - Liquidazione dell’onorario e delle spese - Assunzione a carico dello stato, in caso di mancato adempimento da parte dell’obbligato - Prospettata carenza di copertura finanziaria dei nuovi oneri - Questione già decisa con sentenza di rigetto - Difetto di nuovi argomenti - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60, trasfuso nell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, e riprodotto nell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata, prevedendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei confronti di soggetti – non ammessi al gratuito patrocinio – che non abbiano adempiuto le obbligazioni verso il difensore di ufficio, comporterebbe “nuove e maggiori spese” rispetto a quelle preventivabili ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217. Infatti successivamente all’ordinanza di remissione identica questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 266 del 2003 e il rimettente non prospetta argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa.
– Cfr. la sentenza n. 266/2003 che ha dichiarato non fondata identica questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60, trasfuso nell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, e riprodotto nell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevata in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata, prevedendo il beneficio del patrocinio a spese dello Stato nei confronti di soggetti – non ammessi al gratuito patrocinio – che non abbiano adempiuto le obbligazioni verso il difensore di ufficio, comporterebbe “nuove e maggiori spese” rispetto a quelle preventivabili ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 217. Infatti successivamente all’ordinanza di remissione identica questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 266 del 2003 e il rimettente non prospetta argomenti nuovi tali da indurre ad una soluzione diversa.
– Cfr. la sentenza n. 266/2003 che ha dichiarato non fondata identica questione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
n.
art. 32
co. 2
legge
06/03/2001
n. 60
art. 17
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 116
co.
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 116
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte