Sentenza 195/2022 (ECLI:IT:COST:2022:195)
Massima numero 45012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
23/06/2022; Decisione del
23/06/2022
Deposito del 26/07/2022; Pubblicazione in G. U. 27/07/2022
Massime associate alla pronuncia:
45011
Titolo
Cittadinanza - In genere - Riconoscimento del diritto - Cause ostative - Morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento - Omessa esclusione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 048001).
Cittadinanza - In genere - Riconoscimento del diritto - Cause ostative - Morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento - Omessa esclusione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 048001).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 5 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1. La disposizione censurata dal Tribunale di Trieste, sez. civile, non è ragionevole laddove nega il riconoscimento della cittadinanza a chi ha presentato, nella qualità di coniuge, la relativa istanza, già supportata dai presupposti costitutivi del diritto, per effetto di un evento naturale, la morte dell'altro coniuge, sottratto al suo dominio, del tutto estraneo alla sua condotta e che spezza fisiologicamente il legame giuridico; tant'è che l'ordinamento riconosce la più ampia protezione al coniuge superstite, in ambito non solo successorio, ma anche previdenziale e assistenziale. La morte, infatti, pur se scioglie il vincolo matrimoniale, non fa venir meno la pienezza delle tutele, privatistiche e pubblicistiche, fondate sull'aver fatto parte di una comunità familiare, basata sulla solidarietà coniugale, e dunque non può inibire la spettanza di un diritto sostenuto dai relativi presupposti costitutivi. E ciò è tanto più irragionevole in quanto potrebbe sussistere finanche un nucleo familiare attuale costituito dal coniuge, rimasto vedovo, con gli eventuali figli nati o adottati dai coniugi. Né potrebbe ritenersi ragionevole una possibile volontà legislativa di prevenire usi strumentali del matrimonio, poiché nella disciplina relativa alla cittadinanza manca una disposizione specifica inerente ai matrimoni fittizi, ossia ai matrimoni contratti in frode alla legge, come previsto invece dalla disciplina sul ricongiungimento familiare. In altri termini, la norma è costituzionalmente illegittima in quanto riferisce al momento dell'adozione del decreto, di cui al successivo art. 7, comma 1, anziché al momento della presentazione dell'istanza, l'accertamento del mancato scioglimento del matrimonio per morte del coniuge.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 5 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui non esclude, dal novero delle cause ostative al riconoscimento del diritto di cittadinanza, la morte del coniuge del richiedente, sopravvenuta in pendenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento di cui al successivo art. 7, comma 1. La disposizione censurata dal Tribunale di Trieste, sez. civile, non è ragionevole laddove nega il riconoscimento della cittadinanza a chi ha presentato, nella qualità di coniuge, la relativa istanza, già supportata dai presupposti costitutivi del diritto, per effetto di un evento naturale, la morte dell'altro coniuge, sottratto al suo dominio, del tutto estraneo alla sua condotta e che spezza fisiologicamente il legame giuridico; tant'è che l'ordinamento riconosce la più ampia protezione al coniuge superstite, in ambito non solo successorio, ma anche previdenziale e assistenziale. La morte, infatti, pur se scioglie il vincolo matrimoniale, non fa venir meno la pienezza delle tutele, privatistiche e pubblicistiche, fondate sull'aver fatto parte di una comunità familiare, basata sulla solidarietà coniugale, e dunque non può inibire la spettanza di un diritto sostenuto dai relativi presupposti costitutivi. E ciò è tanto più irragionevole in quanto potrebbe sussistere finanche un nucleo familiare attuale costituito dal coniuge, rimasto vedovo, con gli eventuali figli nati o adottati dai coniugi. Né potrebbe ritenersi ragionevole una possibile volontà legislativa di prevenire usi strumentali del matrimonio, poiché nella disciplina relativa alla cittadinanza manca una disposizione specifica inerente ai matrimoni fittizi, ossia ai matrimoni contratti in frode alla legge, come previsto invece dalla disciplina sul ricongiungimento familiare. In altri termini, la norma è costituzionalmente illegittima in quanto riferisce al momento dell'adozione del decreto, di cui al successivo art. 7, comma 1, anziché al momento della presentazione dell'istanza, l'accertamento del mancato scioglimento del matrimonio per morte del coniuge.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/02/1992
n. 91
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte