Sentenza 69/2004 (ECLI:IT:COST:2004:69)
Massima numero 28316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/02/2004; Decisione del
23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
28317
Titolo
Regione puglia - Sviluppo economico e attività produttive - Disciplina regionale - Funzioni conferite ai comuni - Determinazioni sostitutive della regione, in caso di inerzia degli enti locali - Ricorso governativo - Accoglimento - Carenza di condizioni sostanziali e procedurali legittimanti il potere sostitutivo regionale - Illegittimità costituzionale.
Regione puglia - Sviluppo economico e attività produttive - Disciplina regionale - Funzioni conferite ai comuni - Determinazioni sostitutive della regione, in caso di inerzia degli enti locali - Ricorso governativo - Accoglimento - Carenza di condizioni sostanziali e procedurali legittimanti il potere sostitutivo regionale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Puglia 31 gennaio 2003, n. 2, sollevata in riferimento all’art. 114 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito (cfr. sentenza n. 43 del 2004) che la Costituzione non esaurisce, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi, ma si limita a prevedere un potere sostitutivo straordinario, da esercitarsi da parte del Governo nei casi e per la tutela di interessi ivi indicati, nondimeno, non è preclusa, in via di principio, la possibilità che anche la legge regionale, intervenendo in materia di propria competenza e nel disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, preveda poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari. Tuttavia tali poteri sostitutivi, sono soggetti alle condizioni ed ai limiti non dissimili da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni e, cioè, devono trovare il loro fondamento esplicito nella legge, che deve definirne i presupposti sostanziali ed apprestare congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione; la sostituzione potrà prevedersi esclusivamente per il compimento di atti o di attività “prive di discrezionalità nell’an”, la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provveda l’intervento sostitutivo; il potere sostitutivo deve essere, poi, esercitato da un organo della Regione. Nel caso di specie, tuttavia, mancano le prescrizioni in precedenza indicate come necessarie perché possa essere legittimamente raffigurato un potere sostitutivo regionale in relazione ad un’attività attribuita ad enti locali: in particolare, non viene determinata in alcun modo la tipologia delle sostituzioni affidate alla Regione; non viene individuato l’organo regionale competente; non viene disciplinata la procedura di esercizio di tali poteri, né viene previsto alcun meccanismo di collaborazione con l’ente inadempiente.
- Sentenze citate: n. 104/1973; sull’assetto costituzionale dei poteri sostitutivi, cfr. sentenza n. 43/2004; sulla necessità che il potere sostitutivo debba essere previsto dalla legge cfr. sentenza n. 338/1989; che possa essere previsto solo per attività prive di discrezionalità nell’‘an’ cfr. sentenza n. 117/1988; necessità di un organo della Regione cfr. sentenze nn. 460/1989; 342/1994; 313/2003; necessità di un procedimento cfr. sentenze nn. 416/1995; 53/2003.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Puglia 31 gennaio 2003, n. 2, sollevata in riferimento all’art. 114 della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale ha chiarito (cfr. sentenza n. 43 del 2004) che la Costituzione non esaurisce, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi, ma si limita a prevedere un potere sostitutivo straordinario, da esercitarsi da parte del Governo nei casi e per la tutela di interessi ivi indicati, nondimeno, non è preclusa, in via di principio, la possibilità che anche la legge regionale, intervenendo in materia di propria competenza e nel disciplinare l’esercizio di funzioni amministrative di competenza dei Comuni, preveda poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell’ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari. Tuttavia tali poteri sostitutivi, sono soggetti alle condizioni ed ai limiti non dissimili da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni e, cioè, devono trovare il loro fondamento esplicito nella legge, che deve definirne i presupposti sostanziali ed apprestare congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione; la sostituzione potrà prevedersi esclusivamente per il compimento di atti o di attività “prive di discrezionalità nell’an”, la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provveda l’intervento sostitutivo; il potere sostitutivo deve essere, poi, esercitato da un organo della Regione. Nel caso di specie, tuttavia, mancano le prescrizioni in precedenza indicate come necessarie perché possa essere legittimamente raffigurato un potere sostitutivo regionale in relazione ad un’attività attribuita ad enti locali: in particolare, non viene determinata in alcun modo la tipologia delle sostituzioni affidate alla Regione; non viene individuato l’organo regionale competente; non viene disciplinata la procedura di esercizio di tali poteri, né viene previsto alcun meccanismo di collaborazione con l’ente inadempiente.
- Sentenze citate: n. 104/1973; sull’assetto costituzionale dei poteri sostitutivi, cfr. sentenza n. 43/2004; sulla necessità che il potere sostitutivo debba essere previsto dalla legge cfr. sentenza n. 338/1989; che possa essere previsto solo per attività prive di discrezionalità nell’‘an’ cfr. sentenza n. 117/1988; necessità di un organo della Regione cfr. sentenze nn. 460/1989; 342/1994; 313/2003; necessità di un procedimento cfr. sentenze nn. 416/1995; 53/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
31/01/2003
n. 2
art. 4
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Altri parametri e norme interposte