Sentenza 70/2004 (ECLI:IT:COST:2004:70)
Massima numero 28318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/02/2004;  Decisione del  23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:  28319


Titolo
Regione toscana - Poteri sostitutivi nei confronti di enti locali - Disciplina regionale - Ricorso governativo - Impugnazione non sorretta dai motivi addotti - Inammissibilità della questione.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, dell’art. 10 e dell’art. 24, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 29, sollevata, in riferimento agli artt. 114, 117 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tanto il ricorso, quanto la relazione del Ministro per gli affari regionali allegata alla delibera del Consiglio dei ministri che autorizza l’impugnazione della legge, infatti, fanno esclusivo riferimento alla disciplina dei poteri sostitutivi regionali dei quali si contesta il contrasto con l’invocata riserva di competenza statale in materia, mentre le disposizioni impugnate non contengono alcuna disciplina in materia di poteri sostitutivi, pertanto, la loro impugnazione non risulta sorretta dai motivi di ricorso.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  26/07/2002  n. 29  art. 8  co. 3

legge della Regione Toscana  26/07/2002  n. 29  art. 10  co. 

legge della Regione Toscana  26/07/2002  n. 29  art. 24  co. 1

legge della Regione Toscana  26/07/2002  n. 29  art. 24  co. 2

legge della Regione Toscana  26/07/2002  n. 29  art. 24  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte