Sentenza 70/2004 (ECLI:IT:COST:2004:70)
Massima numero 28319
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/02/2004; Decisione del
23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
28318
Titolo
Regione toscana - Tutela dell’ambiente - Gestione dei rifiuti - Disposizioni di legge regionale - Poteri sostitutivi della regione nei confronti di enti locali - Ricorso governativo - Prospettata indebita attribuzione alla regione di poteri riservati al governo con violazione del principio che riserva alla disciplina statale le relative procedure - Sussistenza delle condizioni per l’esercizio degli interventi sostitutivi previsti - Non fondatezza della questione.
Regione toscana - Tutela dell’ambiente - Gestione dei rifiuti - Disposizioni di legge regionale - Poteri sostitutivi della regione nei confronti di enti locali - Ricorso governativo - Prospettata indebita attribuzione alla regione di poteri riservati al governo con violazione del principio che riserva alla disciplina statale le relative procedure - Sussistenza delle condizioni per l’esercizio degli interventi sostitutivi previsti - Non fondatezza della questione.
Testo
I poteri sostitutivi, limitando l‘autonomia dell’ente nei cui confronti opera la sostituzione, devono trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali, che tale autonomia prevedono e disciplinano. Deve essere, pertanto, sempre la legge statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, ad operare la concreta allocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai Comuni o, in deroga ad essa per esigenze di “esercizio unitario”, a livello sovracomunale delle funzioni medesime. Gli interventi governativi straordinari e aggiuntivi non esauriscono, tuttavia, le possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi, contemplati dall’art. 120 della Costituzione, poiché tale norma lascia impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi configurabili dal legislatore di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o di altri enti territoriali. Devono, tuttavia, operare nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni (cfr. sentenza n. 43 del 2004). Non è, pertanto, fondata, poiché soddisfa le condizioni innanzi indicate, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, dell’art. 9 e dell’art. 24, comma 3, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 29, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 114, 117 e 120 della Costituzione.
- Sentenze citate: n. 43/2004; n. 104/1973; n. 338/1989; n. 177/1988; n. 460/1989 e 313/2003; 416/1995 e ordinanza n. 53/2003.
I poteri sostitutivi, limitando l‘autonomia dell’ente nei cui confronti opera la sostituzione, devono trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali, che tale autonomia prevedono e disciplinano. Deve essere, pertanto, sempre la legge statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, ad operare la concreta allocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai Comuni o, in deroga ad essa per esigenze di “esercizio unitario”, a livello sovracomunale delle funzioni medesime. Gli interventi governativi straordinari e aggiuntivi non esauriscono, tuttavia, le possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi, contemplati dall’art. 120 della Costituzione, poiché tale norma lascia impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi configurabili dal legislatore di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o di altri enti territoriali. Devono, tuttavia, operare nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni (cfr. sentenza n. 43 del 2004). Non è, pertanto, fondata, poiché soddisfa le condizioni innanzi indicate, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, dell’art. 9 e dell’art. 24, comma 3, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 29, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 114, 117 e 120 della Costituzione.
- Sentenze citate: n. 43/2004; n. 104/1973; n. 338/1989; n. 177/1988; n. 460/1989 e 313/2003; 416/1995 e ordinanza n. 53/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
26/07/2002
n. 29
art. 6
co. 3
legge della Regione Toscana
26/07/2002
n. 29
art. 9
co.
legge della Regione Toscana
26/07/2002
n. 29
art. 24
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte