Sentenza 72/2004 (ECLI:IT:COST:2004:72)
Massima numero 28321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/02/2004; Decisione del
23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione puglia - Trasporto pubblico locale - Disciplina - Mancato o irregolare esercizio delle funzioni conferite agli enti locali - Interventi sostitutivi nei confronti dell’ente inadempiente - Ricorso governativo - Assunta violazione del principio che riserva al governo il potere sostitutivo e alla legge statale le modalità del suo esercizio - Sussistenza delle condizioni legittimanti l’esercizio dei poteri previsti - Non fondatezza della questione.
Regione puglia - Trasporto pubblico locale - Disciplina - Mancato o irregolare esercizio delle funzioni conferite agli enti locali - Interventi sostitutivi nei confronti dell’ente inadempiente - Ricorso governativo - Assunta violazione del principio che riserva al governo il potere sostitutivo e alla legge statale le modalità del suo esercizio - Sussistenza delle condizioni legittimanti l’esercizio dei poteri previsti - Non fondatezza della questione.
Testo
I poteri sostitutivi, limitando l‘autonomia dell’ente nei cui confronti opera la sostituzione, devono trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali, che tale autonomia prevedono e disciplinano. Deve essere, pertanto, sempre la legge statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, ad operare la concreta allocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai Comuni o, in deroga ad essa per esigenze di “esercizio unitario”, a livello sovracomunale delle funzioni medesime. Gli interventi governativi straordinari e aggiuntivi non esauriscono, tuttavia, le possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi, contemplati dall’art. 120 della Costituzione, poiché tale norma lascia impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi configurabili dal legislatore di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o di altri enti territoriali. Devono, tuttavia, operare nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni (cfr. sentenza n. 43 del 2004). Non è, pertanto, fondata, poiché soddisfa le condizioni innanzi indicate, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2002, n. 18, che prevede che “in caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli enti locali delle funzioni agli stessi conferiti dalla presente legge, la Giunta regionale, previa immediata diffida e dopo sessanta giorni dalla stessa, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi di sostituzione dell’ente locale inadempiente”, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione.
- Sentenze citate: n. 43/2004; n. 104/1973; n. 338/1989; n. 177/1988; n. 460/1989 e 313/2003; 416/1995 e ordinanza n. 53/2003.
I poteri sostitutivi, limitando l‘autonomia dell’ente nei cui confronti opera la sostituzione, devono trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali, che tale autonomia prevedono e disciplinano. Deve essere, pertanto, sempre la legge statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, ad operare la concreta allocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai Comuni o, in deroga ad essa per esigenze di “esercizio unitario”, a livello sovracomunale delle funzioni medesime. Gli interventi governativi straordinari e aggiuntivi non esauriscono, tuttavia, le possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi, contemplati dall’art. 120 della Costituzione, poiché tale norma lascia impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi configurabili dal legislatore di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o di altri enti territoriali. Devono, tuttavia, operare nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni (cfr. sentenza n. 43 del 2004). Non è, pertanto, fondata, poiché soddisfa le condizioni innanzi indicate, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 della legge della Regione Puglia 31 ottobre 2002, n. 18, che prevede che “in caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli enti locali delle funzioni agli stessi conferiti dalla presente legge, la Giunta regionale, previa immediata diffida e dopo sessanta giorni dalla stessa, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi di sostituzione dell’ente locale inadempiente”, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), e 120, secondo comma, della Costituzione.
- Sentenze citate: n. 43/2004; n. 104/1973; n. 338/1989; n. 177/1988; n. 460/1989 e 313/2003; 416/1995 e ordinanza n. 53/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
31/10/2002
n. 18
art. 24
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte