Sentenza 73/2004 (ECLI:IT:COST:2004:73)
Massima numero 28322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/02/2004; Decisione del
23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Realizzazione di opere pubbliche regionali - Disciplina regionale - Funzioni amministrative conferite ai comuni - Poteri sostitutivi regionali in caso di inerzia nel compimento degli atti dovuti - Ricorso governativo - Assunta violazione del principio che riserva al governo il potere sostitutivo e alla legge statale la disciplina delle modalità del suo esercizio - Sussistenza delle condizioni legittimanti gli interventi regionali - Non fondatezza della questione.
Regione emilia-romagna - Realizzazione di opere pubbliche regionali - Disciplina regionale - Funzioni amministrative conferite ai comuni - Poteri sostitutivi regionali in caso di inerzia nel compimento degli atti dovuti - Ricorso governativo - Assunta violazione del principio che riserva al governo il potere sostitutivo e alla legge statale la disciplina delle modalità del suo esercizio - Sussistenza delle condizioni legittimanti gli interventi regionali - Non fondatezza della questione.
Testo
I poteri sostitutivi, limitando l‘autonomia dell’ente nei cui confronti opera la sostituzione, devono trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali, che tale autonomia prevedono e disciplinano. Deve essere, pertanto, sempre la legge statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, ad operare la concreta allocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai Comuni o, in deroga ad essa per esigenze di “esercizio unitario”, a livello sovracomunale delle funzioni medesime. Gli interventi governativi straordinari e aggiuntivi non esauriscono, tuttavia, le possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi, contemplati dall’art. 120 della Costituzione, poiché tale norma lascia impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi configurabili dal legislatore di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o di altri enti territoriali. Devono, tuttavia, operare nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni. Non è, pertanto, fondata, poiché soddisfa le condizioni innanzi indicate, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, che prevede, in caso di inerzia dei Comuni nel compimento di atti loro spettanti, il potere sostitutivo della Giunta, previa assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 120, secondo comma, della Costituzione.
- Sentenze citate: n. 43/2004; n. 104/1973; n. 338/1989; n. 177/1988; n. 460/1989 e 313/2003; 416/1995 e ordinanza n. 53/2003.
I poteri sostitutivi, limitando l‘autonomia dell’ente nei cui confronti opera la sostituzione, devono trovare fondamento esplicito o implicito nelle norme o nei principi costituzionali, che tale autonomia prevedono e disciplinano. Deve essere, pertanto, sempre la legge statale o regionale, in relazione al riparto delle competenze legislative, ad operare la concreta allocazione delle funzioni, in conformità alla generale attribuzione costituzionale ai Comuni o, in deroga ad essa per esigenze di “esercizio unitario”, a livello sovracomunale delle funzioni medesime. Gli interventi governativi straordinari e aggiuntivi non esauriscono, tuttavia, le possibilità di esercizio dei poteri sostitutivi, contemplati dall’art. 120 della Costituzione, poiché tale norma lascia impregiudicata l’ammissibilità di altri casi di interventi sostitutivi configurabili dal legislatore di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o di altri enti territoriali. Devono, tuttavia, operare nei confronti di essi condizioni e limiti non diversi da quelli elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle Regioni. Non è, pertanto, fondata, poiché soddisfa le condizioni innanzi indicate, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, che prevede, in caso di inerzia dei Comuni nel compimento di atti loro spettanti, il potere sostitutivo della Giunta, previa assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 120, secondo comma, della Costituzione.
- Sentenze citate: n. 43/2004; n. 104/1973; n. 338/1989; n. 177/1988; n. 460/1989 e 313/2003; 416/1995 e ordinanza n. 53/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
19/12/2002
n. 37
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte