Sentenza 73/2004 (ECLI:IT:COST:2004:73)
Massima numero 28323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/02/2004;  Decisione del  23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Massime associate alla pronuncia:  28322  28324  28325


Titolo
Regione emilia-romagna - Realizzazione di opere pubbliche regionali - Disciplina regionale - Procedure espropriative - Edificabilità di fatto delle aree - Ricorso governativo - Assunto contrasto con i principî fondamentali della legislazione statale - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.

Testo
E’ inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, che dispone che, salva la necessità della edificabilità legale, un’area possiede anche i caratteri della edificabilità di fatto quando siano già presenti o in corso di realizzazione, nell’ambito territoriale cui l’area stessa inerisce, le dotazioni territoriali richieste dalla legge o dagli strumenti urbanistici, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma della Costituzione. Infatti, la censura formulata è assolutamente generica.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  19/12/2002  n. 37  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte