Sentenza 73/2004 (ECLI:IT:COST:2004:73)
Massima numero 28323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ZAGREBELSKY - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/02/2004; Decisione del
23/02/2004
Deposito del 02/03/2004; Pubblicazione in G. U. 10/03/2004
Titolo
Regione emilia-romagna - Realizzazione di opere pubbliche regionali - Disciplina regionale - Procedure espropriative - Edificabilità di fatto delle aree - Ricorso governativo - Assunto contrasto con i principî fondamentali della legislazione statale - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
Regione emilia-romagna - Realizzazione di opere pubbliche regionali - Disciplina regionale - Procedure espropriative - Edificabilità di fatto delle aree - Ricorso governativo - Assunto contrasto con i principî fondamentali della legislazione statale - Genericità della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
E’ inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, che dispone che, salva la necessità della edificabilità legale, un’area possiede anche i caratteri della edificabilità di fatto quando siano già presenti o in corso di realizzazione, nell’ambito territoriale cui l’area stessa inerisce, le dotazioni territoriali richieste dalla legge o dagli strumenti urbanistici, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma della Costituzione. Infatti, la censura formulata è assolutamente generica.
E’ inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2002, n. 37, che dispone che, salva la necessità della edificabilità legale, un’area possiede anche i caratteri della edificabilità di fatto quando siano già presenti o in corso di realizzazione, nell’ambito territoriale cui l’area stessa inerisce, le dotazioni territoriali richieste dalla legge o dagli strumenti urbanistici, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma della Costituzione. Infatti, la censura formulata è assolutamente generica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
19/12/2002
n. 37
art. 22
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte